Il curatore dell’eredità giacente non necessita di autorizzazione ex art. 783 c.p.c. per promuovere un giudizio di accertamento della nullità di un contratto di rendita vitalizia stipulato in vita dal de cuius ancorché detto giudizio miri a recuperare un immobile all’asse ereditario Cass. civ. sez. II 13 gennaio 1995 n. 367
L’eredità condizionata non è una persona giuridica ma un patrimonio separato sino a che la disposizione non prenda efficacia a seguito dell’avverarsi della condizione con la conseguenza che l’amministratore di detta eredità non assume la veste di rappresentate di un altro soggetto ma è titolare del solo potere di gestire e conservare quel patrimonio separato. Pertanto l’atto di disposizione posto in essere da tale amministratore senza autorizzazione od in base ad autorizzazione nulla non può essere regolato dalla disciplina propria del rapporto di rappresentanza ma configura un atto esorbitante dai compiti conferiti dalla legge all’amministratore stesso come tale viziato da nullità e non mera annullabilità su istanza dell’interessato Cass. civ. sez. II 28 gennaio 1983 n. 808.