Art. 782 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Vigilanza del giudice

Articolo 782 - codice di procedura civile

L’amministrazione del curatore (529 ss. c.c.) si svolge sotto la vigilanza del giudice (193 att.). Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.
Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice (530 c.c.).

Articolo 782 - Codice di Procedura Civile

L’amministrazione del curatore (529 ss. c.c.) si svolge sotto la vigilanza del giudice (193 att.). Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.
Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice (530 c.c.).

Massime

È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che conferma rigettando l’istanza di revoca ex art. 742 c.p.c. il decreto di cessazione dell’eredità giacente e di consegna del compendio ereditario agli eredi legittimi in sede di reclamo avverso il provvedimento negativo del pretore trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata senza che rilevi in contrario l’essere stato il provvedimento adottato in considerazione della falsità del testamento e della conseguente definitiva negazione al ricorrente della titolarità dei beni ereditari trattandosi di cognizione meramente incidentale delle relative situazioni in relazione alla funzione del provvedimento medesimo il quale essendo diretto a determinare la suddetta cessazione ha quale presupposto logico e giuridico l’accettazione dell’eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni e non già l’accertamento della legittimità della prevalenza della chiamata legittima su quella testamentaria Cass. civ. sez. II 26 aprile 1994 n. 3942

Il decreto con cui il pretore al di fuori di ogni procedimento contenzioso tipico liquidi un compenso al legale di un’eredità giacente nominato dal curatore è da considerare giuridicamente inesistente in quanto – non essendo detto legale titolare o contitolare dell’ufficio privato di curatore e mancando quindi qualsiasi rapporto con l’organo giurisdizionale che presiede al procedimento di volontaria giurisdizione – trattasi di provvedimento non riconducibile in nessuno degli schemi di atti giurisdizionali previsti dall’ordinamento giuridico e conseguentemente essendo insuscettibile di acquistare autorità di giudicato non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost Cass. civ. sez. II 24 marzo 1981 n. 1725

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