Art. 778 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Reclami contro lo stato di graduazione

Articolo 778 - codice di procedura civile

I reclami contro lo stato di graduazione previsto nell’articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell’aperta successione.
Il valore della causa è determinato da quello dell’attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili (775) e a norma dell’art. 15 per gli immobili.
I reclami si propongono con citazione (163) da notificarsi (137 ss.) all’erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.

Articolo 778 - Codice di Procedura Civile

I reclami contro lo stato di graduazione previsto nell’articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell’aperta successione.
Il valore della causa è determinato da quello dell’attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili (775) e a norma dell’art. 15 per gli immobili.
I reclami si propongono con citazione (163) da notificarsi (137 ss.) all’erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.

Massime

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è pur sempre un’accettazione dell’eredità sicché l’erede beneficiato quale successore nel debito ereditario può essere condannato al pagamento dell’intero fermo che in concreto la sua responsabilità resta limitata “intra vires hereditatis” ove egli faccia valere il beneficio con l’apposita eccezione. Ne consegue che in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del “de cuius” l’erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all’asse ereditario per averne il “de cuius” disposto in vita Cass. civ. sez. III 4 settembre 2012 n. 14821 

In tema di accettazione di eredità con beneficio d’inventario da parte di più coeredi l’art. 504 cod. civ. prescrive l’unicità della liquidazione concorsuale nel senso che individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l’iniziativa in relazione alla liquidazione stessa gli altri coeredi coinvolti debbono parteciparvi e in caso di reclamo ex art. 501 cod. civ. sono litisconsorti necessari nel conseguente giudizio i cui effetti data la suddetta unicità sono destinati a riflettersi sulle loro posizioni Cass. civ. sez. II 28 marzo 2012 n. 4972

In tema di accettazione di eredità con beneficio d’inventario poiché il reclamo contro lo stato di graduazione previsto dall’art. 501 cod. civ. dev’essere proposto a norma dell’art. 778 terzo comma cod. proc. civ. con citazione dando luogo così a un ordinario giudizio contenzioso ne deriva che l’appello deve proporsi nella medesima forma Cass. civ. sez. II 28 marzo 2012 n. 4972

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