Art. 776 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Consegna delle cose mobili inventariate

Articolo 776 - codice di procedura civile

Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre (65 ss.).

Articolo 776 - Codice di Procedura Civile

Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre (65 ss.).

Massime

In tema di eredità con beneficio d’inventario il decreto con cui il tribunale accertata la difficoltà dei coeredi di completare la liquidazione autorizzi la vendita concorsuale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione in quanto pur riguardando posizioni di diritto soggettivo tale decreto chiude un procedimento non contenzioso privo di vero e proprio contraddittorio senza statuire su dette posizioni in via decisoria e definitiva Cass. civ. sez. VI-II 6 luglio 2016 n. 13820

In ipotesi di inventario di asse ereditario in contestazione avverso il provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo contro il decreto pretorile che a norma dell’art. 776 c.p.c. ha nominato la persona alla quale consegnare le cose mobili inventariate è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non acquista autorità di cosa giudicata e che fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede può essere in ogni tempo revocato e modificato Cass. civ. sez. II 23 novembre 1983 n. 6997

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