L’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.
L’avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza (43 c.c.) o non hanno eletto domicilio (47 c.c.) nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l’inventario (769), è nominato con decreto del giudice per rappresentarli.