Art. 766 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Avviso alle persone interessate

Articolo 766 - codice di procedura civile

Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia dato avviso, nelle forme stabilite nell’art. 772, alle persone indicate nell’art. 771.

Articolo 766 - Codice di Procedura Civile

Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia dato avviso, nelle forme stabilite nell’art. 772, alle persone indicate nell’art. 771.

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