Art. 765 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ufficiale procedente

Articolo 765 - codice di procedura civile

La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’art. 769.
Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace (59).

Articolo 765 - Codice di Procedura Civile

La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’art. 769.
Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace (59).

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