I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario (769) non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione (752), salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato (135).
Se alcuno degli eredi è minore non emancipato (2, 390 ss. c.c.), non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale (78 ss.; 346 c.c.).