Art. 762 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Termine

Articolo 762 - codice di procedura civile

I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario (769) non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione (752), salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato (135).
Se alcuno degli eredi è minore non emancipato (2, 390 ss. c.c.), non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale (78 ss.; 346 c.c.).

Articolo 762 - Codice di Procedura Civile

I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario (769) non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione (752), salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato (135).
Se alcuno degli eredi è minore non emancipato (2, 390 ss. c.c.), non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale (78 ss.; 346 c.c.).

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