Art. 760 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Apposizione dei sigilli durante e dopo l'inventario

Articolo 760 - codice di procedura civile

L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario (769 ss.) può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.
Esaurito l’inventario, non si fa luogo all’apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia impugnato.

Articolo 760 - Codice di Procedura Civile

L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario (769 ss.) può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.
Esaurito l’inventario, non si fa luogo all’apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia impugnato.

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