Art. 76 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Famiglia reale

Articolo 76 - codice di procedura civile

[Al Re imperatore, alla Regina imperatrice e ai Principi della Casa reale è sostituito in giudizio il Ministro della real Casa.]

Articolo 76 - Codice di Procedura Civile

[Al Re imperatore, alla Regina imperatrice e ai Principi della Casa reale è sostituito in giudizio il Ministro della real Casa.]

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