Art. 759 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Informazioni e nomina del custode

Articolo 759 - codice di procedura civile

Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata (64 ss.; 349 ss. c.p.).
Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.

Articolo 759 - Codice di Procedura Civile

Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata (64 ss.; 349 ss. c.p.).
Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.

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