Art. 758 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili

Articolo 758 - codice di procedura civile

Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale (126).
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata (501), incaricando un commissionario (1731 ss. c.c.) a norma degli artt. 532 ss.

Articolo 758 - Codice di Procedura Civile

Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale (126).
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata (501), incaricando un commissionario (1731 ss. c.c.) a norma degli artt. 532 ss.

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