Art. 757 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Conservazione di testamenti e di carte

Articolo 757 - codice di procedura civile

Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede alla conservazione di essi.
Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale (126) descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.

Articolo 757 - Codice di Procedura Civile

Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede alla conservazione di essi.
Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale (126) descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.

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