Art. 756 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Custodia delle chiavi

Articolo 756 - codice di procedura civile

Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi (762 ss.) debbono essere custodite dal cancelliere (58, 770).

Articolo 756 - Codice di Procedura Civile

Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi (762 ss.) debbono essere custodite dal cancelliere (58, 770).

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