L’apposizione dei sigilli è disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero (69) nei casi seguenti:
1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo (721 ss.; 48 ss. c.c.);
2) se tra gli eredi vi sono minori (2 c.c.) o interdetti (712 ss.; 414 ss. c.c.) e manca il tutore o il curatore;
3) se il defunto è stato depositario pubblico (2714 c.c.), oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato (763).
La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei nn. 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento (587 c.c.).
Nel caso indicato nel n. 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati (763).