Art. 750 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

Articolo 750 - codice di procedura civile

L’istanza per l’imposizione di una cauzione (119; 86 att.) a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge (492, 515, 639, 640, 647 c.c.), è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (456 c.c.).
Il presidente fissa con decreto (135) l’udienza di comparizione del ricorrente e dell’erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati (137 ss.).
Il presidente stabilisce le modalità e l’ammontare della cauzione (119; 86 att.) con ordinanza (134), contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte d’appello a norma dell’art. 739. Il presidente della corte d’appello provvede con ordinanza (134) non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli artt. 708 e 710 c.c. relativamente agli esecutori testamentari.

Articolo 750 - Codice di Procedura Civile

L’istanza per l’imposizione di una cauzione (119; 86 att.) a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge (492, 515, 639, 640, 647 c.c.), è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (456 c.c.).
Il presidente fissa con decreto (135) l’udienza di comparizione del ricorrente e dell’erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati (137 ss.).
Il presidente stabilisce le modalità e l’ammontare della cauzione (119; 86 att.) con ordinanza (134), contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte d’appello a norma dell’art. 739. Il presidente della corte d’appello provvede con ordinanza (134) non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli artt. 708 e 710 c.c. relativamente agli esecutori testamentari.

Massime

In tema di esonero dell’esecutore testamentario dal suo ufficio in considerazione dell’espresso richiamo all’art. 710 c.c. contenuto nell’art. 750 ultimo comma c.p.c. il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d’appello e la decisione assunta da quest’ultimo non è impugnabile in cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Cass. civ. sez. II 4 ottobre 2018 n. 24218

È inammissibile il ricorso ordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa in sede di reclamo contro un provvedimento relativo ad esecutore testamentario in quanto trattandosi di pronuncia non impugnabile ai sensi dell’art. 750 terzo e quarto comma cod. proc. civ. l’unico rimedio esperibile è il ricorso straordinario ex art. 111 Cost Cass. civ. sez. VI-II 26 novembre 2013 n. 26473 

Il provvedimento di esonero dell’esecutore testamentario per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi è assunto – in considerazione dell’espresso richiamo all’art. 710 c.c. contenuto nell’art. 750 ultimo comma c.p.c. – dal Presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al Presidente della Corte d’appello; la decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione in conformità alla previsione specifica dell’art. 750 c.p.c. ed alla regola generale di cui all’art. 739 c.p.c Cass. civ. sez. II 28 gennaio 2008 n. 1764

In tema di provvedimenti impositivi di cauzione a carico dell’erede o del legatario l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 750 c.p.c. dal presidente della Corte d’appello in sede di reclamo avverso analoga pronuncia del presidente del tribunale non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost. stante la sua espressa qualificazione come non impugnabile ed in quanto la stessa emessa all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione non incide in modo diretto e definitivo su situazioni di diritto soggettivo essendo strumentale alla tutela di esse e suscettibile di revoca o modifica a differenza della diversa pronuncia resa con la medesima ordinanza attinente alle spese del procedimento. (Il principio è stato affermato dalla S.C. che dichiarando inammissibile il ricorso straordinario avverso l’ordinanza predetta nella parte relativa al merito ha pronunciato la sua ammissibilità e nella fattispecie infondatezza con riguardo al capo relativo alle sole spese processuali) Cass. civ. sez. II 31 agosto 2007 n. 18459

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