Art. 748 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Forma della vendita

Articolo 748 - codice di procedura civile

La vendita dei beni ereditari (460 c.c.) deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori (733, 734).
Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

Articolo 748 - Codice di Procedura Civile

La vendita dei beni ereditari (460 c.c.) deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori (733, 734).
Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

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