Art. 744 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Copie o estratti da pubblici registri

Articolo 744 - codice di procedura civile

I cancellieri (57) e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge (476, 698; 100 att.; 165 c.p.p.), a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie (76 att.) e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese (60).

Articolo 744 - Codice di Procedura Civile

I cancellieri (57) e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge (476, 698; 100 att.; 165 c.p.p.), a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie (76 att.) e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese (60).

Massime

La consultazione od estrazione di copie di atti del fascicolo fallimentare che non siano per loro natura destinati alla pubblicazione e sempre ché non ricorrano specifiche posizioni tutelate nell’ambito della procedura concorsuale non integra un diritto di ogni soggetto interessato ma postula una specifica autorizzazione del giudice delegato (o del tribunale fallimentare in sede di reclamo) alla stregua della sua discrezionale valutazione degli interessi del procedimento fallimentare. Questo principio non soffre deroga con riguardo alla relazione del curatore atto di natura riservata per il caso in cui una copia sia richiesta da un terzo estraneo al fallimento sottoposto a procedimento penale per fatti evidenziati da detta relazione atteso che i diritti di tale terzo ivi compreso quello di difesa sussistono e sono tutelabili solo nell’ambito del processo penale a suo carico Cass. civ. sez. I 15 gennaio 1979 n. 297.

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