Art. 743 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Copie degli atti

Articolo 743 - codice di procedura civile

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica (2714 c.c.), ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo (57, 58).
La copia d’un testamento pubblico (603 c.c.) non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

Articolo 743 - Codice di Procedura Civile

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica (2714 c.c.), ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo (57, 58).
La copia d’un testamento pubblico (603 c.c.) non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

Massime

In tema di provvedimenti giudiziari in caso di mera difficoltà di comprensione del testo stilato dall’estensore con scrittura manuale non è configurabile la nullità della sentenza attesa l’assenza di una espressa comminatoria e la facoltà della parte di richiedere alla cancelleria ex artt. 743 e 746 c.p.c. copia conforme dattiloscritta che deve essere leggibile Cass. civ. sez. V 23 settembre 2016 n. 18663

Il provvedimento con il quale il presidente del tribunale nell’ambito della procedura contemplata dagli artt. 743 e ss. c.p.c. in tema di copie di atti pubblici ordini all’autorità comunale di rilasciare copia legale di una domanda di concessione edilizia presentata dal privato ravvisando la ricorrenza dei requisiti dall’art. 8 del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9 (convertito con modificazioni in L. 25 marzo 1982 n. 94) per la configurabilità di un «silenzio-assenso» della amministrazione equiparabile all’accoglimento di detta domanda comporta l’esercizio di funzioni esorbitanti dalle attribuzioni del predetto giudice sia per l’applicabilità di detta procedura ai soli atti tenuti da pubblici funzionari a disposizione del pubblico non anche quindi a quelli tenuti per ragioni del loro ufficio sia per il tradursi di quell’ordine in una condanna dell’amministrazione ad un facere in un settore affidato ai suoi poteri autoritativi con conseguente violazione del divieto posto dall’art. 4 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E e gli indicati vizi devono ritenersi denunciabili con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 della Costituzione in considerazione della portata sostanzialmente decisoria del provvedimento medesimo) Cass. civ. Sezioni Unite 20 marzo 1986 n. 1973

Istituti giuridici

Novità giuridiche