Art. 735 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare

Articolo 735 - codice di procedura civile

La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’art. 174 c.c., dall’altro coniuge o da uno dei prossimo congiunti (77 c.c.) o dal pubblico ministero (69), e, nel caso previsto nell’art. 176, da uno dei figli maggiorenni (2 c.c.) o emancipati (390 ss. c.c.), da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

Articolo 735 - Codice di Procedura Civile

La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’art. 174 c.c., dall’altro coniuge o da uno dei prossimo congiunti (77 c.c.) o dal pubblico ministero (69), e, nel caso previsto nell’art. 176, da uno dei figli maggiorenni (2 c.c.) o emancipati (390 ss. c.c.), da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

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