Art. 734 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Esito negativo dell'incanto

Articolo 734 - codice di procedura civile

Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’art. 376 primo comma c.c., l’ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale (126) e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.
Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private (191 att.).

Articolo 734 - Codice di Procedura Civile

Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’art. 376 primo comma c.c., l’ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale (126) e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.
Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private (191 att.).

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