Art. 733 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Vendita di beni

Articolo 733 - codice di procedura civile

Se, nell’autorizzare (375 c.c.) la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti (376 c.c.), designa per procedervi un ufficiale giudiziario (59) del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili (812 c.c.) oppure un cancelliere (58) dello stesso tribunale o un notaio (682) del luogo in cui si trovano i beni immobili.
L’ufficiale designato per la vendita procede all’incanto con l’osservanza delle norme degli artt. 534 ss., in quanto applicabili (191 att.), e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

Articolo 733 - Codice di Procedura Civile

Se, nell’autorizzare (375 c.c.) la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti (376 c.c.), designa per procedervi un ufficiale giudiziario (59) del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili (812 c.c.) oppure un cancelliere (58) dello stesso tribunale o un notaio (682) del luogo in cui si trovano i beni immobili.
L’ufficiale designato per la vendita procede all’incanto con l’osservanza delle norme degli artt. 534 ss., in quanto applicabili (191 att.), e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

Massime

Nella vendita all’incanto di beni immobili ex art. 733 c.p.c. – disposizione relativa alla vendita autorizzata dal tribunale di beni di minori interdetti o inabilitati applicabile anche (come nella specie) alla vendita di beni ereditari per il rinvio ad essa operato dall’art. 748 – il rinvio alle norme in materia di espropriazione forzata riguarda esclusivamente le modalità della vendita e non anche la fase del trasferimento del bene. Infatti nella procedura di vendita in questione nella quale il notaio agisce come ufficiale designato per la vendita è inapplicabile l’art. 586 mancando un giudice dell’esecuzione che possa pronunciare il decreto di trasferimento e la fase del traslativa è disciplinata dall’art. 191 disp. att. c.p.c. la cui enunciazione che «il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio» va interpretata nel senso che tale tipo di vendita – così come anche quella dei beni ereditari – si conclude con tale processo verbale equivalente dell’atto notarile. (Nella specie il giudice di merito ritenuto che il verbale di cui all’art. 191 disp. att. costituisca mero titolo per il rilascio e che quindi l’effetto traslativo possa prodursi solo nella forma di cui all’art. 586 c.p.c. aveva ritenuto affetto da nullità un trasferimento realizzato con un rogito notarile di compravendita strumento reputato irrituale. La S.C. enunciati gli esposti principi ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affinché la questione della nullità dell’atto fosse riesaminata ai sensi anche dell’art. 126 c.p.c. sul contenuto del processo verbale e dell’art. 156 sulla rilevanza della nullità) Cass. civ. sez. II 11 ottobre 1995 n. 10587.

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