Art. 729 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pubblicazione della sentenza

Articolo 729 - codice di procedura civile

La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta (49, 58 c.c.) deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia (1). Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l’estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza per l’annotazione sull’originale.

Articolo 729 - Codice di Procedura Civile

La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta (49, 58 c.c.) deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia (1). Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l’estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza per l’annotazione sull’originale.

Note

(1) Le parole: «e in due giornali indicati nella sentenza stessa» sono state così sostituite dalle parole: «e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia» dall’art. 37, comma 18, lett. b), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111.

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