Art. 728 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Comparizione

Articolo 728 - codice di procedura civile

Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto (135) l’udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell’art. 726 e il termine per la notificazione (137 ss.) del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
Il decreto è comunicato (136) al pubblico ministero (70, 71, 158, 740).
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio (738) per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza (279, 737).

Articolo 728 - Codice di Procedura Civile

Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto (135) l’udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell’art. 726 e il termine per la notificazione (137 ss.) del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
Il decreto è comunicato (136) al pubblico ministero (70, 71, 158, 740).
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio (738) per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza (279, 737).

Massime

Il provvedimento di dichiarazione di morte presunta ha forma contenuto ed effetti di sentenza compresa la forza del giudicato nel quadro del carattere sostanzialmente contenzioso del giudizio dal che deriva l’impugnabilità del provvedimento stesso con l’appello e con il ricorso per cassazione Cass. civ. sez. I 8 marzo 1969 n. 759

In forza della dichiarazione di morte presunta la libera disponibilità del patrimonio del de cuius ed il conseguente diritto di chiederne la divisione spettano indistintamente ed incondizionatamente a tutti coloro che si trovino nella condizione prevista dall’art. 50 c.c. senza che al riguardo abbia rilevanza il fatto che durante la fase dell’assenza il possesso temporaneo sia stato conseguito soltanto da alcuni di essi Cass. civ. sez. II 23 agosto 1961 n. 1996

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