Il presidente del tribunale (58 c.c.) nomina un giudice a norma dell’art. 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda si intende abbandonata. Il presidente del tribunale può anche disporre altre mezzi di pubblicità.