Art. 727 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pubblicazione della domanda

Articolo 727 - codice di procedura civile

Il presidente del tribunale (58 c.c.) nomina un giudice a norma dell’art. 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda si intende abbandonata. Il presidente del tribunale può anche disporre altre mezzi di pubblicità.

Articolo 727 - Codice di Procedura Civile

Il presidente del tribunale (58 c.c.) nomina un giudice a norma dell’art. 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda si intende abbandonata. Il presidente del tribunale può anche disporre altre mezzi di pubblicità.

Massime

Il principio stabilito dall’art. 727 c.p.c. in virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili immobili e crediti non ha natura assoluta e vincolante ma costituisce un mero criterio di massima. Ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione formare i lotti anche in maniera diversa là dove ritenga che l’interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l’attribuzione di un intero immobile piuttosto che attraverso il suo frazionamento ed il relativo giudizio è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato. (Nella specie era caduto in successione un intero immobile parte del quale era abitata da uno degli eredi sin da epoca anteriore all’apertura della successione. Il giudice aveva pertanto assegnato a quest’ultimo l’intero appartamento dove abitava e frazionato invece la parte restante dell’immobile. La S.C. formulando il principio che precede ha confermato la decisione ) Cass. civ. sez. II 16 giugno 2008 n. 16219

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