Art. 726 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Domanda per dichiarazione di morte presunta

Articolo 726 - codice di procedura civile

La domanda per dichiarazione di morte presunta (58, 60 c.c.) si propone con ricorso (125; 190 att.), nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio (43 c.c.) dei presunti successori legittimi dello scomparso (565 c.c.) e, se esistono, del suo procuratore (1378 ss. c.c.) o rappresentante legale (48, 320, 357 c.c.) e di tutte le altre persone, che, a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.

Articolo 726 - Codice di Procedura Civile

La domanda per dichiarazione di morte presunta (58, 60 c.c.) si propone con ricorso (125; 190 att.), nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio (43 c.c.) dei presunti successori legittimi dello scomparso (565 c.c.) e, se esistono, del suo procuratore (1378 ss. c.c.) o rappresentante legale (48, 320, 357 c.c.) e di tutte le altre persone, che, a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.

Massime

A norma del combinato disposto degli artt. 48 e 58 c.c. competente a dichiarare la morte presunta è il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso. Poiché per «tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza» deve intendersi quello dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso nel territorio della repubblica ove questi luoghi non siano conosciuti la competenza a pronunziare la dichiarazione di morte presunta spetta in analogia a quanto dispone l’art. 18 c.p.c. al tribunale del luogo in cui risiede colui che ha chiesto tale dichiarazione Cass. civ. sez. I 20 giugno 1962 n. 1588.

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