Il presidente del tribunale (48 c.c.) fissa con decreto (135) l’udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione (137 ss.) deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.
Il decreto è comunicato (136) al pubblico ministero (70, 71, 158, 740).