Art. 723 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Fissazione dell'udienza di comparizione

Articolo 723 - codice di procedura civile

Il presidente del tribunale (48 c.c.) fissa con decreto (135) l’udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione (137 ss.) deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.
Il decreto è comunicato (136) al pubblico ministero (70, 71, 158, 740).

Articolo 723 - Codice di Procedura Civile

Il presidente del tribunale (48 c.c.) fissa con decreto (135) l’udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione (137 ss.) deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.
Il decreto è comunicato (136) al pubblico ministero (70, 71, 158, 740).

Massime

Nell’ambito dei rapporti tra coeredi la resa dei conti di cui all’art. 723 c.c. oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio può anche costituire un obbligo a sé stante fondato – così come avviene in qualsiasi situazione di comunione – sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l’azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti Cass. civ. sez. II 16 luglio 2018 n. 18857

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