Art. 722 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Domanda per dichiarazione di assenza

Articolo 722 - codice di procedura civile

La domanda per dichiarazione d’assenza (48, 49 c.c.) si propone con ricorso (125; 190 att.), nel quale debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza (43 c.c.) dei presunti successori legittimi dello scomparso (565 c.c.) e, se esistono, del suo procuratore (1387 ss. c.c.) o rappresentante legale (48, 320, 357).

Articolo 722 - Codice di Procedura Civile

La domanda per dichiarazione d’assenza (48, 49 c.c.) si propone con ricorso (125; 190 att.), nel quale debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza (43 c.c.) dei presunti successori legittimi dello scomparso (565 c.c.) e, se esistono, del suo procuratore (1387 ss. c.c.) o rappresentante legale (48, 320, 357).

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