Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione (429, 430 c.c.) si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse (712 ss.).
Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione (417 c.c.) possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.