Art. 720 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

Articolo 720 - codice di procedura civile

Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione (429, 430 c.c.) si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse (712 ss.).
Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione (417 c.c.) possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

Articolo 720 - Codice di Procedura Civile

Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione (429, 430 c.c.) si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse (712 ss.).
Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione (417 c.c.) possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

Massime

Nel giudizio avente ad oggetto la revoca dell’interdizione e l’eventuale pronuncia dell’inabilitazione il curatore provvisorio nominato all’esito del giudizio di primo grado non assume la veste di rappresentante processuale dell’interdetta medio tempore inabilitata; pertanto correttamente l’atto di appello del tutore è notificato alla parte personalmente e non al curatore provvisorio Cass. civ. sez. I 2 agosto 2007 n. 17003 

La pronuncia di revoca dell’interdizione è basata sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza di interdizione e del venir meno dopo che la stessa è divenuta definitiva della causa che l’aveva determinata Cass. civ. sez. I 10 aprile 1965 n. 636.

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