Nei giudizi in cui il P.M. ha il potere di impugnazione, posto che l’ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale all’eventuale proposizione del gravame incidentale, non è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso la Corte d’appello, al quale il ricorso per cassazione non sia stato notificato, ove le richieste del rappresentante dell’ufficio siano state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in tal caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del P.G. presso la Corte di cassazione. Cass. civ. sez. I 11 giugno 2019, n. 15714
Il P.G. presso la Corte di cassazione è legittimato, ai sensi dell’art. 72, comma 5, c.p.c., ad impugnare il provvedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, dovendo tale facoltà essere esercitata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza, atteso che l’art. 133 c.p.c. non prevede la comunicazione al P.M. presso il giudice “ad quem” (salva l’applicazione del termine breve nel caso in cui detta comunicazione venga comunque effettuata). Cass. civ. sez. I, 31 gennaio 2017, n. 2486
Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del minore ad assumere il cognome del padre che lo ha riconosciuto, il P.M. interviene a pena di nullità, ai sensi dell’art. 70, primo comma, n. 3, c.p.c., trattandosi di controversia in materia di stato, ma non può esercitare l’azione nè proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale, ed essendo esso esercitabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Cass. civ. sez. I 7 giugno 2006, n. 13281
Nel giudizio per il disconoscimento di paternità, il ricorso per cassazione non deve essere notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo, ma è sufficiente che intervenga il procuratore generale presso la Corte di cassazione, in quanto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo non è necessaria quando detto organo, pur essendo tenuto per legge ad intervenire, non sia, tuttavia, titolare il diritto d’impugnazione (sia perché si tratti di cause che non abbia promosso e che non avrebbe potuto proporre, sia perché, comunque, il potere di impugnazione non gli sia attribuito dall’art. 72 c.p.c.). Cass. civ. sez. I 10 dicembre 1996, n. 10273
Con riguardo ad una causa avente per oggetto la nullità del brevetto per marchio d’impresa, nella quale è obbligatorio l’intervento del P.M., la nullità derivante dalla mancata notifica dell’atto di appello al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza impugnata – che è il solo pubblico ministero titolare del potere di impugnare la decisione di primo grado – non è sanata dalla presenza in giudizio del procuratore generale presso la corte d’appello. Quando tale vizio del procedimento emerge nel giudizio di cassazione, il giudice di legittimità deve, anche di ufficio, annullare la pronuncia di secondo grado e rimettere la causa al giudice di appello, il quale provvederà, prima di ogni altro atto, a disporre l’omessa integrazione del contraddittorio. Cass. civ. sez. I 5 luglio 1995, n. 7416
Dal disposto dell’art. 70 dell’ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – a norma del quale le funzioni del pubblico ministero presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le corti d’appello sono esercitate da procuratori generali della Repubblica e presso i tribunali da procuratori della Repubblica – deriva che la legittimazione dell’ufficio del pubblico ministero si determina con riferimento al giudice competente a conoscere della domanda e spetta a quello funzionante presso tale giudice, e che la legittimazione ad operare nel singolo processo si trasferisce, nelle fasi d’impugnazione, all’ufficio del pubblico ministero funzionante presso il giudice del gravame. Pertanto, salvo deroghe espressamente previste (il ricorso nell’interesse della legge e le impugnazioni nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell’art. 72 c.p.c.), legittimato a proporre l’impugnazione è l’ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, anche se, proposta l’impugnazione, chi deve poi compiere i relativi atti nella fase di gravame è l’ufficio funzionante presso il giudice dell’impugnazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso una sentenza della corte d’appello in tema di atti dello stato civile). Cass. civ. sez. I 17 giugno 1995, n. 6856.