Art. 72 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Poteri del Pubblico Ministero

Articolo 19 - codice penale

Il pubblico ministero, che interviene (267; 2 att) nelle cause che avrebbe potuto proporre (69, 70), ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime (115).
Negli altri casi di intervento previsti nell’articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi (706 ss).
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell’articolo 133.
Restano salve le disposizioni dell’articolo 397.

Articolo 19 - Codice Penale

Il pubblico ministero, che interviene (267; 2 att) nelle cause che avrebbe potuto proporre (69, 70), ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime (115).
Negli altri casi di intervento previsti nell’articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi (706 ss).
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell’articolo 133.
Restano salve le disposizioni dell’articolo 397.

Massime

Nei giudizi in cui il P.M. ha il potere di impugnazione, posto che l’ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale all’eventuale proposizione del gravame incidentale, non è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso la Corte d’appello, al quale il ricorso per cassazione non sia stato notificato, ove le richieste del rappresentante dell’ufficio siano state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in tal caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del P.G. presso la Corte di cassazione. Cass. civ. sez.  I 11 giugno 2019, n. 15714

Il P.G. presso la Corte di cassazione è legittimato, ai sensi dell’art. 72, comma 5, c.p.c., ad impugnare il provvedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, dovendo tale facoltà essere esercitata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza, atteso che l’art. 133 c.p.c. non prevede la comunicazione al P.M. presso il giudice “ad quem” (salva l’applicazione del termine breve nel caso in cui detta comunicazione venga comunque effettuata).  Cass. civ. sez. I, 31 gennaio 2017, n. 2486

Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del minore ad assumere il cognome del padre che lo ha riconosciuto, il P.M. interviene a pena di nullità, ai sensi dell’art. 70, primo comma, n. 3, c.p.c., trattandosi di controversia in materia di stato, ma non può esercitare l’azione nè proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale, ed essendo esso esercitabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.  Cass. civ. sez. I 7 giugno 2006, n. 13281

Nel giudizio per il disconoscimento di paternità, il ricorso per cassazione non deve essere notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo, ma è sufficiente che intervenga il procuratore generale presso la Corte di cassazione, in quanto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo non è necessaria quando detto organo, pur essendo tenuto per legge ad intervenire, non sia, tuttavia, titolare il diritto d’impugnazione (sia perché si tratti di cause che non abbia promosso e che non avrebbe potuto proporre, sia perché, comunque, il potere di impugnazione non gli sia attribuito dall’art. 72 c.p.c.). Cass. civ. sez. I 10 dicembre 1996, n. 10273

Con riguardo ad una causa avente per oggetto la nullità del brevetto per marchio d’impresa, nella quale è obbligatorio l’intervento del P.M., la nullità derivante dalla mancata notifica dell’atto di appello al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza impugnata – che è il solo pubblico ministero titolare del potere di impugnare la decisione di primo grado – non è sanata dalla presenza in giudizio del procuratore generale presso la corte d’appello. Quando tale vizio del procedimento emerge nel giudizio di cassazione, il giudice di legittimità deve, anche di ufficio, annullare la pronuncia di secondo grado e rimettere la causa al giudice di appello, il quale provvederà, prima di ogni altro atto, a disporre l’omessa integrazione del contraddittorio. Cass. civ. sez. I 5 luglio 1995, n. 7416

Dal disposto dell’art. 70 dell’ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – a norma del quale le funzioni del pubblico ministero presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le corti d’appello sono esercitate da procuratori generali della Repubblica e presso i tribunali da procuratori della Repubblica – deriva che la legittimazione dell’ufficio del pubblico ministero si determina con riferimento al giudice competente a conoscere della domanda e spetta a quello funzionante presso tale giudice, e che la legittimazione ad operare nel singolo processo si trasferisce, nelle fasi d’impugnazione, all’ufficio del pubblico ministero funzionante presso il giudice del gravame. Pertanto, salvo deroghe espressamente previste (il ricorso nell’interesse della legge e le impugnazioni nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell’art. 72 c.p.c.), legittimato a proporre l’impugnazione è l’ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, anche se, proposta l’impugnazione, chi deve poi compiere i relativi atti nella fase di gravame è l’ufficio funzionante presso il giudice dell’impugnazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso una sentenza della corte d’appello in tema di atti dello stato civile). Cass. civ. sez. I 17 giugno 1995, n. 6856.

A differenza dei procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali il parere del pubblico ministero, cui fa riferimento l’art. 738, secondo comma, c.p.c., è atto doveroso, che non può essere omesso in quanto costituisce elemento essenziale del procedimento, nel processo contenzioso, ove l’art. 72 c.p.c. dispone che il P.M., interveniente nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha i medesimi poteri che competono alla parte, e che lo stesso, negli altri casi di intervento, può produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni nei limiti delle domande delle parti, tale organo, malgrado la natura pubblicistica dell’interesse che presiede al suo intervento, è assimilato alle altre parti circa la libertà di far valere i suoi poteri, fino al punto di legittimare il mancato esercizio dei poteri stessi.  Cass. civ. sez. I 21 agosto 1993, n. 8862.

La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione, in tanto deve essere fatta al P.M. presso il giudice a quo, in quanto detto organo abbia il potere di impugnativa del provvedimento ed al fine dell’esercizio dell’eventuale impugnazione incidentale. Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 72 c.p.c., non è necessaria allorché il gravame sia stato proposto avverso provvedimenti che dichiarino la efficacia in Italia di sentenze straniere rese in cause aventi ad oggetto materie diverse da quella matrimoniale, limitatamente alla quale il n. 4 della citata norma prevede il potere di impugnativa del P.M.  Cass. civ. sez. I 8 agosto 1990, n. 7995

Anche dopo l’entrata in vigore della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) – il cui art. 5 ha abrogato implicitamente il terzo comma dell’art. 72 c.p.c. senza peraltro incidere sul potere del P.M. d’impugnare le sentenze di delibazione di pronunce di divorzi emesse da giudici stranieri – il P.M. presso la Corte di appello, come può proporre ricorso per cassazione contro le pronunce rese da tale giudice in sede di delibazione di decisioni straniere di divorzio, così, nel caso di impugnazione proposta da altre parti, deve intervenire necessariamente, pena, in caso di mancata notificazione del ricorso per cassazione nei suoi confronti e di mancata integrazione del contraddittorio nel termine all’uopo stabilito dalla Corte di cassazione, l’inammissibilità del ricorso stesso. Cass. civ. Sezioni Unite 22 giugno 1990, n. 6324.

L’integrazione del contraddittorio, in sede d’impugnazione, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo, non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l’intervento, ma bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell’art. 72 c.p.c.), mentre, nelle altre ipotesi (nella specie, giudizio di accertamento della paternità naturale), le funzioni del pubblico ministero, in quanto non includono l’autonoma facoltà di impugnazione, vengono ad identificarsi con quelle che svolge il procuratore generale presso il giudice ad quem, e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a questo ultimo (a norma degli artt. 71 c.p.c., e, per il giudizio di cassazione, 137 disp. att. c.p.c.).  Cass. civ. Sezioni Unite, 8 maggio 1986, n. 3078.

Il potere d’impugnazione del pubblico ministero, con riguardo ai procedimenti che avrebbe potuto egli stesso promuovere, quale quello per l’adozione da parte del tribunale per i minorenni di provvedimenti riconducibili nella previsione degli artt. 314 comma 6 e 333 c.c., resta soggetto alle forme che la legge stabilisce per le altre parti del processo, e, pertanto, ove si tratti di ricorso per cassazione, non può essere esercitato mediante la mera trasmissione del relativo atto alla cancelleria della Suprema Corte, senza preventiva rituale notificazione alle controparti.  Cass. civ. Sezioni Unite 9 maggio 1983, n. 3149.

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