Art. 719 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Termine per l'impugnazione

Articolo 719 - codice di procedura civile

Il termine per l’impugnazione (325 ss.) decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie (285, 286) a tutti coloro che parteciparono al giudizio.
Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio (717; 419 c.c.), l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

Articolo 719 - Codice di Procedura Civile

Il termine per l’impugnazione (325 ss.) decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie (285, 286) a tutti coloro che parteciparono al giudizio.
Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio (717; 419 c.c.), l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

Massime

Il processo di interdizione o di inabilitazione si configura come un procedimento contenzioso speciale disciplinato ove non diversamente disposto sia pure con rilevanti deviazioni dalle regole del rito ordinario che non siano con esso incompatibili: pertanto l’appello avverso la sentenza dichiarativa dell’interdizione va proposto con atto di citazione e ove il gravame sia erroneamente proposto con ricorso per stabilirne la tempestività occorre aver riguardo non alla data di deposito di quest’ultimo ma alla data in cui esso risulti notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza. Cass. civ. sez. I 13 settembre 2013 n. 21013

Nel procedimento di interdizione la morte dell’interdicendo nelle more del giudizio di cassazione determina non soltanto la cessazione della materia del contendere ma anche l’estinzione dell’intero procedimento con il conseguente venir meno delle sentenze di primo e di secondo grado. All’uopo è ammissibile ai sensi dell’art. 392 c.p.c. il deposito del certificato anagrafico attestante qual decesso Cass. civ. sez. I 9 novembre 1982 n. 5884

Nel procedimento di interdizione od inabilitazione la mancata notificazione del ricorso per cassazione al tutore od al curatore provvisorio dell’interdicendo o dell’inabilitando non è causa d’inammissibilità del ricorso medesimo. In detti procedimenti infatti l’interdicendo o l’inabilitando possono stare personalmente in giudizio e conservano il libero esercizio dei loro diritti processuali anche quando sia stato nominato il tutore od il curatore provvisorio (art. 716 c.p.c.) i quali ultimi quindi non hanno la veste di parti necessarie del processo; ne consegue che la notificazione al tutore o curatore provvisorio dell’atto di impugnazione prevista dall’art. 719 secondo comma c.p.c. non si pone in relazione ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario ma ha la funzione di una mera denuntiatio litis la cui mancanza non incide sull’ammissibilità dell’impugnazione stessa e sulla validità del procedimento Cass. civ. sez. I 9 marzo 1976 n. 789

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