Art. 715 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando

Articolo 715 - codice di procedura civile

Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova (202).

Articolo 715 - Codice di Procedura Civile

Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova (202).

Massime

Poiché l’esame diretto ad opera del giudice dell’interdicendo o dell’inabilitando costituisce un presupposto necessario per la pronuncia d’interdizione o d’inabilitazione il «legittimo impedimento» dell’interdicendo o dell’inabilitando che a norma dell’art. 715 c.p.c. impone al giudice istruttore di recarsi con l’intervento del P.M. a sentire tali soggetti nel luogo in cui si trovano non è da valutare con criteri formalistici e puidentificarsi anche con una ripulsa a comparire che sia in relazione con la malattia mentale degli esaminandi medesimi. Pertanto anche nel caso che l’esame predetto non abbia avuto luogo per il reiterato rifiuto dell’interdicendo a comparire innanzi il giudice istruttore questi ha sempre l’obbligo di recarsi con il P.M. a sentirlo nel luogo in cui si trova e solo se il soggetto insiste ancora nel rifiuto di farsi esaminare soltanto allora il giudice – dato atto nel verbale del comportamento dell’interdicendo – può ritenersi sciolto dall’obbligo di procedere all’espletamento del mezzo istruttorio Cass. civ. sez. I 10 agosto 1979 n. 4650.

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