Il presidente ordina la comunicazione (136) del ricorso al pubblico ministero (70, 71, 158). Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda (1); altrimenti nomina il giudice istruttore (168 bis) e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando (419 c.c.) e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati (137 ss.) a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero (740).