Art. 713 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Provvedimenti del presidente

Articolo 713 - codice di procedura civile

Il presidente ordina la comunicazione (136) del ricorso al pubblico ministero (70, 71, 158). Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda (1); altrimenti nomina il giudice istruttore (168 bis) e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando (419 c.c.) e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati (137 ss.) a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero (740).

Articolo 713 - Codice di Procedura Civile

Il presidente ordina la comunicazione (136) del ricorso al pubblico ministero (70, 71, 158). Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda (1); altrimenti nomina il giudice istruttore (168 bis) e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando (419 c.c.) e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati (137 ss.) a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero (740).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1968, n. 87, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma, secondo periodo, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz’altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda di interdizione o di inabilitazione ove il pubblico ministero ne faccia richiesta.

Massime

Non ha carattere di sentenza e quindi non è impugnabile ex art. 111 Cost. il decreto con cui il presidente del tribunale nomina ai sensi dell’art. 713 c.p.c. il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione per l’istruzione della domanda di interdizione Cass. civ. sez. I 29 maggio 1972 n. 1678.

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