Le misure sanzionatorie previste dall’art. 709-ter c.p.c. e in particolare la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti “che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”; esse tuttavia non presuppongono l’accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore poiché l’uso della congiunzione disgiuntiva “od” evidenzia che l’avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l’irrogazione della condanna coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata Cass. civ. sez. I 27 giugno 2018 n. 16980
In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”. (Nella specie la S.C. ha confermato il decreto della corte d’appello che aveva ritenuto di includere fra le spese straordinarie da concordare preventivamente fra i genitori oltre alle spese sportive e ricreative anche quelle mediche e scolastiche ancorché non costituissero oggetto del reclamo) Cass. civ. sez. VI 23 ottobre 2017 n. 25055
Il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. con il quale il giudice nella controversia insorta tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all’esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori) è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Cass. civ. sez. I 8 agosto 2013 n. 18977 B. c. F.
La competenza territoriale a conoscere dei procedimenti di revisione delle disposizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio è devoluta al giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione controversa dovendo applicarsi a tali procedimenti i criteri ordinari di competenza per territorio stabiliti dagli articoli da 18 a 20 del codice di procedura civile e non il disposto dell’art. 709 ter ultimo comma c.p.c. introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 destinato alla soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o alle modalità di affidamento e in tale ambito all’adozione in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa anche in unione con la modifica dei provvedimenti in vigore relativamente a tali modalità Cass. civ. sez. VI 2 aprile 2013 n. 8016
Il procedimento di cui all’art. 709 ter c.p.c. (inserito dall’art. 2 della legge n. 54 del 2006) di competenza del giudice del procedimento di separazione divorzio annullamento del matrimonio e affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio è soggetto al rito camerale ai sensi dell’art. 737 ss. c.p.c. e quando abbia ad oggetto i provvedimenti sanzionatori adottati in caso di inadempienze dei genitori o quelli aventi ad oggetto la soluzione delle controversie tra i genitori in ordine alle modalità di affidamento dei figli e all’esercizio della potestà genitoriale (anche nei conflitti concernenti le questioni di maggiore interesse per i figli ai sensi dell’art. 155 terzo comma c.c. e nelle controversie riguardanti la “interpretazione” dei provvedimenti del giudice che potrebbero condurre non ad una modifica ma ad una loro più precisa determinazione e specificazione) esaurita la fase del reclamo non è ricorribile per cassazione pur coinvolgendo diritti fondamentali dell’individuo non assumendo contenuto decisorio (attenendo piuttosto al controllo esterno sulla potestà) nè carattere di definitività Cass. civ. sez. I 22 ottobre 2010 n. 21718