Art. 708 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente

Articolo 708 - codice di procedura civile

(1) All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento (2).

Articolo 708 - Codice di Procedura Civile

(1) All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento (2).

Note

(1) Gli articoli da 706 a 709 sono stati così sostituiti dagli attuali articoli da 706 a 709 bis, dall’art. 2, comma 3, lett. e ter), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80. A norma dell’art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, della L. 8 febbraio 2006, n. 54.

Massime

In tema di separazione personale dei coniugi le dichiarazioni rese da questi ultimi in sede di udienza presidenziale non hanno valore probatorio di confessione giudiziale e pertanto la loro omessa valutazione non integra il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. in quanto elementi di fatto concorrenti alla complessiva valutazione finale da parte del giudice di merito Cass. civ. sez. VI-I 24 febbraio 2017 n. 4860

Nella fase presidenziale del giudizio di separazione l’udienza di prima comparizione dei coniugi che sia stata tenuta innanzi al presidente capo del tribunale anziché innanzi al presidente da lui delegato è pienamente valida anche se della sostituzione non è stata data comunicazione alle parti in quanto la stessa non incide né sulla costituzione del giudice né comporta violazione del principio del contraddittorio Cass. civ. sez. I 5 agosto 1981 n. 4889

Il giudice istruttore in mancanza di delega da parte del presidente del tribunale cui appartiene in materia la competenza funzionale non può rinnovare il tentativo di conciliazione delle cause di separazione tra coniugi neppure a norma dell’art. 185 c.p.c.: ne consegue che il verbale della conciliazione avvenuta davanti a lui e il relativo provvedimento di omologazione sono nulli ma tuttavia agli effetti del successivo giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tale nullità non è opponibile dalla parte che vi abbia dato causa e da quella che abbia tacitamente rinunziato a farla valere Cass. civ. sez. I 29 maggio 1980 n. 3532

La separazione personale dei coniugi in via contenziosa è materia sottratta alla disponibilità delle parti e pertanto i fatti dedotti non possono formare oggetto di confessione ma devono essere accertati e controllati attraverso risultanze processuali che abbiano carattere di certezza. È tuttavia consentito al giudice trarre argomenti presuntivi dal comportamento processuale delle parti Cass. civ. sez. I 18 maggio 1977 n. 2025

Le risposte date dai coniugi nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale non hanno valore di confessione e da esse il giudice può trarre solo elementi presuntivi che corroborino le altre prove acquisite al processo. Esse tuttavia possono costituire l’unico fondamento del convincimento del giudice allorquando i fatti da provare siano di tale natura riservata da essere conosciuti soltanto dalle parti in causa e sempre che le dichiarazioni stesse presentino caratteri di certezza e univocità e l’interpretazione da parte del giudice sia immune da vizi logici e giuridici Cass. civ. sez. I 16 aprile 1975 n. 1435

Per effetto della sentenza n. 151 del 30 giugno 1971 della Corte costituzionale (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale e degli artt. 707 primo comma e 708 c.p.c. nella parte in cui disponevano che ai coniugi comparsi personalmente dinanzi al presidente del tribunale in seguito a ricorso per separazione personale era inibito pur dopo il fallimento del tentativo di conciliazione di farsi assistere dai rispettivi difensori nella fase successiva di adozione dei provvedimenti temporanei da parte dello stesso presidente) è venuto meno soltanto il divieto dell’assistenza dei difensori ma questa non è stata resa necessaria od obbligatoria Cass. civ. sez. I 18 aprile 1974 n. 1050

L’omissione del tentativo di conciliazione dei coniugi che deve essere ripetuto in appello non importa nullità del procedimento non incidendo sull’attuazione del processo ed essendo rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità Cass. civ. sez. I 14 luglio 1971 n. 2302

In tema di separazione la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli minorenni non è soggetta al principio della domanda Cass. civ. sez. VI 4 febbraio 2019 n. 3206

Le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice il quale nella sua valutazione discrezionale può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi il cui convincimento si era fondato ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento sull’alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato) Cass. civ. sez. VI-I 16 settembre 2015 n. 18196

L’ordinanza con la quale il presidente del tribunale pronunci ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ. i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 633 cod. proc. civ. trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva con riguardo alle somme che risultino determinate ovvero determinabili con un semplice calcolo aritmetico. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo relativo sia a crediti per spese straordinarie della prole non quantificate per le quali era necessario acquisire il titolo esecutivo sia a crediti per i quali avrebbe già potuto procedersi esecutivamente) Cass. civ. sez. I 24 febbraio 2011 n. 4543

Nel procedimento di separazione personale dei coniugi il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento emesso in via provvisoria ai sensi dell’art. 708 c.p.c. ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all’eventuale esclusione o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare che può derivare solo dal giudicato: conseguentemente gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento ovvero ne riduce la misura non possono comportare la ripetibilità delle somme – o maggiori somme – a quel titolo corrispostegli sino al formarsi del giudicato anche in relazione alla norma dell’art. 189 disp. att. c.p.c. la quale nel disporre che il provvedimento presidenziale conserva i suoi effetti pure nel caso di estinzione del processo implicitamente stabilisce che questi possono essere modificati solo da un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo. Tuttavia l’esclusione o la diminuzione dell’assegno per effetto del giudicato se determina l’irripetibilità delle somme già versate non comporta l’ultrattività del provvedimento temporaneo sì da legittimare l’esecuzione coattiva per la parte di assegno non pagato non potendosi agire in executivis sulla base di un presupposto divenuto insussistente Cass. civ. sez. I 5 ottobre 1999 n. 11029

Lo scioglimento della comunione legale di beni fra i coniugi si verifica ex nunc solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l’omologa degli accordi di separazione consensuale ai sensi dell’art. 191 c.c. mentre non spiega alcun effetto al riguardo il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c. che autorizza i coniugi ad interrompere la convivenza stante il limitato contenuto e la funzione meramente provvisoria del provvedimento medesimo Cass. civ. sez. I 7 marzo 1995 n. 2652

Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica con effetto “ex nunc” dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell’omologazione degli accordi di separazione consensuale non spiegando per converso alcun effetto al riguardo il provvedimento presidenziale di cui all’art. 708 del codice di rito autorizzativo dell’interruzione della convivenza tra i coniugi atteso ne il contenuto del tutto limitato e la funzione meramente provvisoria Cass. civ. sez. VI 12 gennaio 2012 n. 324

In applicazione del disposto dell’art. 2818 c.c. non può riconoscersi all’ordinanza del presidente del tribunale emanata ai sensi dell’art. 708 c.p.c. in procedimento di separazione personale di coniugi valore di titolo idoneo alla iscrizione di ipoteca giudiziale e ciò sebbene detto provvedimento contenga condanna al pagamento di una somma ed abbia per legge efficacia di titolo esecutivo. Infatti trattandosi di provvedimento qualificato dalla legge espressamente come ordinanza lo stesso non può ritenersi compreso nella previsione normativa della prima parte dell’art. 2818 c.c.; ed inoltre neppure puad esso estendersi l’applicazione della norma dettata nel secondo comma della medesima disposizione (che prevede la possibilità di iscrizione di ipoteca giudiziale sulla base di «altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto») poiché non vi è alcuna norma di legge che attribuisca alla detta ordinanza l’effetto di costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca Cass. civ. sez. III 5 ottobre 1960 n. 2564

In tema di separazione personale dei coniugi i provvedimenti adottati in sede presidenziale a norma dell’art. 708 c.p.c. hanno carattere interinale sicché la sentenza può integrare con effetto “ex tunc” decorrente dalla domanda l’importo dell’assegno di mantenimento stabilito in quella sede provvisoria Cass. civ. sez. III 21 agosto 2013 n. 19309

La sentenza che pronuncia sulla domanda di separazione dei coniugi può modificare senza alcun limite i provvedimenti presidenziali emanati in via temporanea ed urgente nell’interesse dei coniugi e della prole in quanto la condizione che si verifichino mutamenti nelle circostanze opera come limite soltanto per il giudice istruttore il quale a norma dell’art. 708 quarto comma c.p.c. non può revocare o modificare con ordinanza i provvedimenti presidenziali se non per un sopravvenuto mutamento delle circostanze. Anche dopo la riforma del diritto di famiglia l’attribuzione e la determinazione quantitativa dell’assegno di mantenimento all’uno o all’altro dei coniugi nella sentenza di separazione restano autonomi rispetto ai provvedimenti del presidente del tribunale o del giudice istruttore con conseguente piena libertà del giudice in quella sede Cass. civ. sez. I 14 aprile 1980 n. 2411.

I provvedimenti temporanei ed urgenti adottati a norma dell’art. 708 c.p.c. dal presidente del tribunale in tema di affidamento della prole sono soggetti in assenza di spontaneo adempimento ad esecuzione coattiva in via breve a mezzo dell’ufficiale giudiziario ovvero alla normale procedura di esecuzione forzata previa notifica alla controparte del titolo e dell’intimazione ad adempiere. Nella prima ipotesi giudice competente per l’esecuzione è quello stesso che ha emesso il provvedimento (o quello competente per il merito se risulti già instaurato il relativo giudizio) mentre nella seconda ipotesi è competente il giudice dell’esecuzione secondo le regole ordinarie non potendo condurre a diversa soluzione nemmeno il testo dell’art. 669 duodecies (come introdotto con la novella del 1990) non direttamente applicabile ai provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 708 c.p.c. e oltretutto riferibile all’ipotesi in cui il beneficiario del provvedimento cautelare abbia proceduto alla «esecuzione diretta» e non all’ordinaria procedura di esecuzione Cass. civ. sez. I 1 aprile 1998 n. 3374

In tema di provvedimenti temporanei ed urgenti l’ordinanza del presidente del tribunale o del giudice istruttore in un processo di separazione personale tra coniugi attributiva ad uno di essi del diritto di abitare la casa familiare deve ritenersi soggetta in mancanza di spontaneo adempimento ad esecuzione coattiva in via breve (a mezzo del competente ufficiale giudiziario) ovvero alla normale procedura di esecuzione forzata con la conseguenza che nella prima ipotesi giudice competente per l’esecuzione sarà quello che ha emesso il provvedimento (ovvero quello competente per il merito se risulti iniziato il relativo giudizio) mentre nella seconda la competenza si radica in capo al giudice dell’esecuzione secondo le regole ordinarie Cass. civ. sez. I 1 settembre 1997 n. 8317

In tema di separazione di coniugi mentre spetta al tribunale quale giudice di cognizione di provvedere all’ordine di pagamento a terzi che una parte della somma da essi dovuta «all’obbligato» all’assegno di mantenimento sia versata direttamente agli aventi diritto (art. 156 sesto comma c.c.) sempre che sia stata pronunciata la separazione tra i coniugi e sia stato accertato l’inadempimento del debitore agli obblighi derivanti dalla pronuncia della separazione la procedura esecutiva promossa nelle forme del pignoramento presso terzi in forza del provvedimento emesso dal presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale tra coniugi a norma dell’art. 708 terzo comma c.p.c. appartiene alla competenza del giudice dell’esecuzione Cass. civ. sez. I 23 agosto 1993 n. 8871

Il decreto presidenziale assunto in sede di modifica della separazione personale dei coniugi che nel fissare la comparizione delle parti anche al fine dell’assunzione dei necessari provvedimenti istruttori formuli rilievi di carattere meramente incidentale in ordine alla questione di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta (la cui decisione peraltro è di competenza del collegio) non osta alla proponibilità del regolamento di giurisdizione non esorbitando dalla funzione attribuita ai provvedimenti assunti ex art. 708 c.p.c. che è meramente provvisoria ed interinale e dunque priva del carattere della decisorietà Cass. civ. Sezioni Unite 5 giugno 2017 n. 13912

Avverso l’ordinanza emessa dalla corte d’appello sul reclamo contro il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ. dal presidente del tribunale all’esito dell’udienza di comparizione dei coniugi non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. essendo essa priva del carattere della definitività in senso sostanziale; infatti il predetto provvedimento presidenziale anche dopo la previsione normativa della sua impugnabilità con reclamo in appello pur se confermato o modificato in tale sede ex art. 708 quarto comma cod. proc. civ. continua ad avere carattere interinale e provvisorio essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità Cass. civ. sez. I 26 gennaio 2011 n. 1841

I provvedimenti di carattere ordinatorio in quanto retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa non hanno natura di sentenze implicite sulla competenza per la cui configurabilità si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l’affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice che lo ha pronunziato. Pertanto non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione investito della decisione circa le modalità di esecuzione dell’ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell’art. 708 c.p.c. in sede di separazione giudiziale attributiva della casa coniugale abbia disposto la nomina di un Ctu reputando allo stato sussistente la propria competenza poichè detta pronuncia rappresenta mera delibazione sommaria ed incidentale della questione di competenza Cass. civ. sez. I 21 settembre 2006 n. 20419

L’interesse ad agire necessario anche ai fini dell’impugnazione del provvedimento giudiziale va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. Pertanto nel giudizio di separazione personale tra coniugi stante da un lato l’irripetibilità delle somme riscosse a titolo di assegno di mantenimento per effetto del provvedimento presidenziale emesso in via provvisoria ai sensi dell’art. 708 c.p.c. e dall’altro l’esclusione dell’ultrattività degli effetti scaturenti dal medesimo provvedimento presidenziale una volta che sia passata in giudicato la statuizione escludente la sussistenza dei presupposti del diritto all’assegno definitivo di mantenimento deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione con il quale il coniuge già beneficiario dell’assegno in via provvisoria censuri esclusivamente la data a partire dalla quale avrebbe perduto efficacia il provvedimento presidenziale di fissazione di detto assegno ove non risulti che per il periodo successivo a tale data vi sia stata percezione dell’assegno. Difatti l’accoglimento dell’impugnazione non permetterebbe al coniuge di munirsi di un titolo per ottenere il pagamento degli importi non riscossi dalla suddetta data essendo ormai passata in giudicato la statuizione escludente il diritto all’assegno di mantenimento mentre la relativa pronuncia neppure sarebbe necessaria allo scopo di evitare la ripetizione delle somme incassate non risultando che esse siano state percepite Cass. civ. sez. I 12 giugno 2006 n. 13593

In tema di separazione personale tra coniugi l’ordinanza del tribunale con la quale le parti vengono rimesse all’udienza presidenziale per l’esperimento del tentativo di conciliazione non effettuato in precedenza non è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. essendo sprovvista dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà. Essa infatti si sostanzia in un provvedimento ordinatorio di mero rinvio delle parti innanzi al Presidente del tribunale Cass. civ. sez. I 8 marzo 2001 n. 3388.

La pronunzia di nullità del matrimonio ecclesiastico sopravvenuta in pendenza del procedimento di separazione personale dei coniugi non comporta la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento del diritto al mantenimento e/o agli alimenti la quale ha la sua causa nel matrimonio e conserva la sua attualità anche a seguito della dichiarazione di nullità del matrimonio ecclesiastico trovando applicazione la disciplina del matrimonio putativo. Tuttavia nel caso in cui il giudice investito della delibazione della sentenza ecclesiastica abbia provveduto seppure in via provvisoria in ordine al mantenimento ai sensi dell’art. 8 della legge 25 marzo 1985 n. 121 nel procedimento di separazione non vi è più spazio per una pronunzia in ordine alla corresponsione dell’assegno di cui all’art. 129 cod. civ. al coniuge in buona fede Cass. civ. sez. I 11 settembre 2008 n. 23402

In materia di assegno di mantenimento i «giustificati motivi » la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo Cass. civ. sez. I 8 maggio 2008 n. 11488

La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta non l’estinzione del processo bensì il venir meno della materia del contendere travolgendo tutte le pronunce emesse nel corso del procedimento e non ancora passate in giudicato comprese quelle relative alle istanze accessorie comunque connesse alla separazione. (La Corte nella specie ha ritenuto non ostativa all’applicazione del principio di cui alla massima l’istanza del coniuge volta al conseguimento della pensione di reversibilità di quello defunto) Cass. civ. sez. I 29 febbraio 2008 n. 5441

Qualora nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi venga resa esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio cessa la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale ma non viene meno il provvedimento presidenziale adottato in precedenza dal giudice della separazione ex art. 708 c.p.c. relativo al contributo al mantenimento dei figli che conserva la sua efficacia finché non viene sostituito Cass. civ. sez. III 6 agosto 2004 n. 15165

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