Art. 707 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Comparizione personale delle parti

Articolo 707 - codice di procedura civile

I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. (1)

Articolo 707 - Codice di Procedura Civile

I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. (1)

Note

(1) Gli articoli da 706 a 709 sono stati così sostituiti dagli attuali articoli da 706 a 709 bis, dall’art. 2, comma 3, lett. e ter), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Si riporta l’articolo precedente:
«707. (Comparizione personale delle parti). I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore.
«Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.
«Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata».

Massime

Il regolamento preventivo di giurisdizione in quanto esperibile in relazione a tutti i procedimenti di natura giurisdizionale ivi inclusi quelli a cognizione sommaria può essere proposto nel giudizio di separazione personale dei coniugi anche nella fase davanti al presidente del tribunale Cass. civ. Sezioni Unite 28 ottobre 1985 n. 5291

In tema di separazione personale dei coniugi la comparizione dell’istante all’udienza presidenziale ai sensi dell’art. 707 c.p.c. consolida irretrattabilmente gli effetti della domanda nel senso che l’eventuale successiva assenza dell’istante medesimo in una seconda udienza di comparizione che il presidente ritenga di fissare per rinnovare il tentativo di conciliazione non può più operare come condizione legale risolutiva degli indicati effetti secondo la previsione del secondo comma della citata norma. Pertanto qualora entrambi i coniugi abbiano richiesto allo stesso tribunale la separazione e le relative domande siano state riunite con la fissazione di un’unica udienza di comparizione personale la presenza dei due ricorrenti in detta udienza è di per sé sufficiente a legittimare il provvedimento di riunione ed a rendere incontestabile per ragioni di connessione la competenza territoriale del giudice adito restando a tal fine irrilevante che uno dei coniugi resti poi assente nella prosecuzione in altra udienza di quella fase presidenziale del procedimento Cass. civ. sez. I 23 luglio 1981 n. 4734

Il decreto con il quale il presidente del tribunale in sede di separazione personale dei coniugi anticipa l’udienza in precedenza fissata per la comparizione delle parti così come ogni altro analogo provvedimento reso a norma dell’art. 163 bis terzo comma c.p.c. ha natura ordinatoria e non decisoria in quanto è diretto al solo scopo di regolare lo svolgimento del processo senza alcuna incidenza sulle posizioni soggettive delle parti e pertanto non è impugnabile con il ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 della Costituzione Cass. civ. sez. I 17 aprile 1980 n. 2510

Anche nel caso di legittimo impedimento del coniuge convenuto a comparire personalmente all’udienza presidenziale che precede il giudizio di separazione personale il presidente del tribunale non è tenuto a fissare un nuovo giorno per la comparizione quando ritenga che ciò sia incompatibile con l’urgenza dei provvedimenti provvisori da adottare Cass. civ. sez. I 16 luglio 1975 n. 2798.

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