L’accettazione della giurisdizione italiana nell’ambito del giudizio di separazione personale non esplica alcun effetto nel successivo procedimento di modifica delle condizioni della separazione instaurato per ottenere l’affidamento di figli minori sia perché quest’ultimo è un nuovo giudizio (come si evince anche dall’art. 12 par. 2 lett. a) del reg. CE n. 2201 del 2003) sebbene ricollegato al regolamento attuato con la decisione definitiva o con l’omologa della separazione consensuale non più reclamabile in base al suo carattere di giudicato “rebus sic stantibus” sia perché il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla cd. vicinanza dettato nell’interesse superiore del minore come delineato dalla Corte di giustizia della UE assume una pregnanza tale da comportare l’esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione Cass. civ. Sezioni Unite 5 giugno 2017 n. 13912
La pendenza davanti ad un giudice francese della causa di divorzio fra cittadini italiani non esclude la giurisdizione italiana sulla causa di separazione personale fra i medesimi coniugi atteso che tra le due cause non ricorrono i requisiti della identità di petitum e di causa petendi che costituiscono insieme con l’identità dei soggetti presupposti indispensabili perché possa applicarsi la disciplina della litispendenza di cui all’art. 7 della legge 31 maggio 1995 n. 218 Cass. civ. Sezioni Unite 20 luglio 2001 n. 9884
Ai fini dell’individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale dei coniugi l’art. 706 comma 1 c.p.c. impone quale criterio principale di collegamento l’ultima residenza comune e solo nell’ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza tra i coniugi il criterio subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta Cass. civ. sez. VI-I 16 febbraio 2017 n. 4109
In materia di separazione personale dei coniugi la controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario non è solo soggetta agli ordinari criteri di competenza in quanto diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ma ove le somme non risultino previamente determinate o determinabili in base al titolo e con un semplice calcolo aritmetico è anche caratterizzata dalla necessità di un accertamento circa l’insorgenza dell’obbligo di pagamento e dell’esatto ammontare della spesa da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione Cass. civ. sez. I 18 gennaio 2017 n. 1161
Il giudizio di separazione personale tra coniugi cittadini di due diversi Stati membri dell’Unione Europea può essere validamente instaurato nella residenza abituale della parte attrice così come previsto nell’art. 3 n. 1 lett. a) del Regolamento CE n. 2201 del 2003 anche se la domanda non sia proposta congiuntamente da entrambi i coniugi in quanto tale criterio di collegamento è previsto in via alternativa sia in caso di domanda congiunta sia in caso di domanda proposta da una sola parte in presenza (come nella specie) di una durata almeno annuale della residenza abituale dell’attore prima della proposizione della domanda. Cass. civ. Sezioni Unite 17 febbraio 2010 n. 3680
In tema di separazione personale tra coniugi il momento determinativo della competenza per territorio del giudice adito va stabilito attribuendo rilevanza esclusiva alla data del deposito del ricorso presso la cancelleria di quest’ultimo – dovendosi ritenere già in tale momento realizzata l’instaurazione del rapporto processuale ancorché tra due soltanto dei tre soggetti tra i quali il processo è destinato a svolgersi – senza che spieghi all’uopo alcuna influenza la data della notificazione del ricorso alla controparte secondo il criterio dell’art. 39 comma terzo c.p.c. la cui applicazione comporta invece la dipendenza dal giudice della possibilità per il ricorrente di notificare l’atto introduttivo del giudizio e di determinare così la pendenza della lite ai sensi della norma citata Cass. civ. sez. I 18 aprile 2001 n. 5729
Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio atteso che trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per “causa petendi” sono riconducibili alla previsione di cui all’art. 33 cod. proc. civ. laddove il successivo art. 40 nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 consente il cumulo nell’unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31 32 34 35 e 36 cod. proc. civ.) stabilendo che le stesse cumulativamente proposte o successivamente riunite devono essere trattate secondo il rito ordinario salva l’applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale Cass. civ. sez. I 8 settembre 2014 n. 18870
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi la domanda di addebito è autonoma e l’iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all’altro coniuge anche sotto l’aspetto procedimentale non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione tanto che se presa dalla parte attrice deve essere inserita nell’atto introduttivo del giudizio esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa e se presa dalla parte convenuta è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale con la conseguenza che non è configurabile la reconventio reconventionis Cass. civ. sez. I 7 dicembre 2007 n. 25618
Il procedimento di divorzio – così come quello di separazione personale – è caratterizzato da due fasi distinte che si perfezionano rispettivamente la prima con il deposito del ricorso in cancelleria e la seconda con la notifica al convenuto del ricorso e del pedissequo decreto del presidente del tribunale contenente la fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi avanti al presidente stesso e del termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Pertanto il rapporto cittadino-giudice si costituisce già con il deposito del ricorso mentre la seconda fase è finalizzata esclusivamente alla costituzione del necessario contraddittorio fra le parti con la conseguenza che il mancato rispetto del termine fissato per la notifica non comporta in difetto di espressa sanzione la nullità del ricorso – già regolarmente proposto con il suo deposito in cancelleria – e che quindi deve essere concesso un nuovo termine onde garantire il rispetto del contraddittorio e non lasciare pendente un ricorso ritualmente introdotto Cass. civ. sez. I 14 settembre 2004 n. 18448
Nel procedimento di separazione personale ex art. 706 c.p.c. – che è unico seppure distinto in due fasi delle quali anche quella presidenziale ha carattere contenzioso – la costituzione dell’attore si perfeziona al momento e per effetto del deposito del ricorso introduttivo che deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura instaurandosi attraverso tale deposito il rapporto cittadino-giudice e dovendo ex art. 36 disp. att. c.p.c. la cancelleria provvedere alla formazione del fascicolo di ufficio ed all’iscrizione della causa a ruolo generale nonché a ricevere gli adempimenti di cui all’art. 38 disp. att. c.p.c. mentre la notificazione del ricorso e del decreto che fissa l’udienza di comparizione è finalizzata unicamente alla formazione del contraddittorio ed alla difesa della controparte. Ne discende che nel procedimento di separazione personale l’attore non ha l’onere dopo l’udienza presidenziale di costituirsi in giudizio anche davanti al giudice istruttore restando inapplicabili le disposizioni fissate dall’ art. 165 e 171 primo comma c.p.c. e di conseguenza esclusi gli effetti perentivi del giudizio ex art. 307 primo e secondo comma c.p.c Cass. civ. sez. I 24 giugno 1989 n. 3095