Sulle domande introdotte con il rito sommario di cognizione non rientranti tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale ritenute dal giudice inammissibili in ragione di una rilevata “incompabilità strutturale del rito sommario con l’oggetto della domanda” va disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 702 ter comma 3 c,p.c. e non dichiarata l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 702 ter comma 2 c.p.c.; con la conseguenza che l’eventuale decisione di inammissibilità non rientrando tra le ipotesi per cui è espressamente prevista la non impugnabilità è di norma appellabile ovvero se adottata nelle diverse ipotesi in cui per legge è escluso il doppio grado di giudizio come nel caso dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. essa è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugnazione previsto Cass. civ. sez. III 9 luglio 2019 n. 18331
La valutazione da parte del giudice della necessità di un’istruzione non sommaria ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter comma 3 c.p.c. presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all’onere probatorio ex art. 2967 c.c. non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie che siano state omesse o insufficientemente articolate “in limine litis” Cass. civ. sez. III 5 ottobre 2018 n. 24538
Nel giudizio introdotto ex art. 702 bis c.p.c. l’ordinanza con cui il tribunale adito affermi la propria competenza (rigettando specifica eccezione di parte) e disponga la prosecuzione del giudizio con il rito sommario non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. in quanto la struttura di tale procedimento esclude che il giudice ove non declini la propria competenza ai sensi dell’art. 702 ter comma 1 c.p.c. abbia l’alternativa di emettere una decisione non definitiva affermativa della competenza non essendo in tale procedimento applicabile l’art. 187 comma 3 c.p.c. Cass. civ. sez. VI 24 agosto 2016 n. 17321
Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis c.p.c. insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata ai sensi dell’art. 337 comma 2 c.p.c. si determina la necessità di un’istruzione non sommaria e quindi il giudice deve a norma dell’art. 702-ter comma 3 c.p.c. disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che nell’ambito del rito sommario è illegittima l’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337 comma 2 c.p.c Cass. civ. sez. VI-III 27 ottobre 2015 n. 21914
Nel procedimento sommario di cognizione l’esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall’art. 702 ter quinto comma cod. proc. civ. esprime una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell’art. 2697 cod. civ. quale regola di giudizio non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e nel contempo astenersi dal disporne l’acquisizione d’ufficio Cass. civ. sez. II 25 febbraio 2014 n. 4485