Art. 702 quater – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Appello

Articolo 702 quater - codice di procedura civile

L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702 ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili (1) ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

Articolo 702 quater - Codice di Procedura Civile

L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702 ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili (1) ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

Note

(1) La parola: «rilevanti» è stata così sostituita dall’attuale: «indispensabili» dall’art. 54, comma 1 bis, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Massime

L’errato “nomen juris” di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta (o rigettata) una domanda proposta ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c. all’esito di un giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l’azione o di convertire il rito in ordinario non comporta l’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. restando comunque l’appello soggetto al regime suo proprio di cui all’art. 702-quater c.p.c Cass. civ. sez. II 26 novembre 2019 n. 30850

L’impugnazione dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. conclusiva del giudizio sommario può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione non essendo espressamente prevista dalla legge l’adozione del rito sommario per il secondo grado di giudizio; pertanto ove l’appello sia stato introdotto con ricorso la sanatoria è ammissibile solo se l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c Cass. civ. sez. II 30 settembre 2019 n. 24379 

Nel vigore dell’art. 19 del d.l.vo n. 150 del 2011 così come modificato dall’art. 27 comma 1 lett. f) del d.l.vo n. 142 del 2015 l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso costituisce un “overrulling” processuale che nella specie assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017) e con dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione Cass. civ. sez. VI 16 novembre 2018 n. 29506

L’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata dalla parte contumace nel termine “breve” di cui all’art. 702 quater c.p.c. decorrente dalla notificazione della stessa in difetto della quale trova applicazione il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo Cass. civ. sez. III 27 giugno 2018 n. 16893

In tema di procedimento sommario di cognizione non è applicabile limitatamente all’appello l’art. 327 comma 1 c.p.c. poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell’ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione contenuta nell’art. 702 quater c.p.c. della decorrenza dello stesso termine per finalità acceleratorie dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza medesima. Cass. civ. sez. II 6 giugno 2018 n. 14478 

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – per asserita violazione degli artt. 3 24 e 111 Cost. – dell’art. 702-quater c.p.c. nella parte in cui stabilisce che l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento né lesiva del diritto di difesa in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell’ordinanza che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte Cass. civ. sez. VI-II 9 maggio 2017 n. 11331

Nel procedimento sommario di cognizione ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater c.p.c. per la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza emessa ex art. 702-ter comma 6 c.p.c. la comunicazione di cancelleria deva avere ad oggetto il testo integrale della decisione comprensivo del dispositivo e della motivazione Cass. civ. sez. III 23 marzo 2017 n. 7401 

Nel procedimento sommario di cognizione l’ordinanza di rigetto della domanda è al pari di quella di accoglimento appellabile ex art. 702 quater c.p.c. nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della sua notificazione ad istanza di parte ovvero se anteriore della sua comunicazione di cancelleria stante la loro equiparazione ai fini della produzione degli effetti della cosa giudicata ai sensi del cit. art. 702 quater Cass. civ. sez. VI 8 marzo 2017 n. 5840 

Nel procedimento sommario di cognizione anche l’ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702 quater c.p.c. il cui richiamo al comma 6 dell’art. 702 ter c.p.c. va letto in continuità col comma 5 quest’ultimo riferito sia all’accoglimento che al rigetto essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza ragionevolezza e difesa un’appellabilità “secundum eventum litis” Cass. civ. sez. VI-II 2 novembre 2015 n. 22387 

L’appello proposto ex art. 702 quater cod. proc. civ. avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione e non con ricorso sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata Cass. civ. sez. VI-I 15 dicembre 2014 n. 26326 

La pronuncia del tribunale che dichiara inammissibile in quanto tardivamente proposto il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale non è impugnabile per cassazione ma è appellabile ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc. civ. in quanto tale norma ammette l’appello avverso le ordinanze emesse ai sensi dell’art. 702 ter sesto comma cod. proc. civ. che a sua volta si riferisce all’ordinanza di cui al quinto comma dello stesso articolo pronunciata in tutti i casi in cui il giudice «non provvede ai sensi dei commi precedenti» e dunque contenente la regola generale nella quale rientra anche la statuizione d’inammissibilità per tardività della domanda Cass. civ. sez. VI-I 27 marzo 2014 n. 7258

In tema di procedimento sommario di cognizione l’art. 702 quater disciplina un mezzo di impugnazione che ha natura di appello (e non di reclamo cautelare) la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell’ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione (come in primo grado) che di istruttoria (a differenza del primo grado ove è semplificata) analogo a quello disciplinato dall’art. 345 secondo comma c.p.c. Ne consegue che tale impugnazione va proposta alla corte d’appello e non al tribunale in sede collegiale Cass. civ. sez. VI-I 14 maggio 2013 n. 11465 . 

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