Art. 702 bis – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Forma della domanda. Costituzione delle parti

Articolo 702 bis - codice di procedura civile

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Articolo 702 bis - Codice di Procedura Civile

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Massime

Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis c.p.c. insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata ai sensi dell’art. 337 comma 2 c.p.c.) si determina la necessità di un’istruzione non sommaria e quindi il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve a norma dell’art. 702-ter comma 3 c.p.c. disporre il passaggio al rito della cognizione piena e nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest’ultimo il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell’Ufficio ex artt. 273 e 274 c.p.c. (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione) non ostando all’eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi potendo trovare applicazione il disposto di cui all’art. 40 comma 3 c.p.c Cass. civ. sez. VI-III 7 dicembre 2018 n. 31801 

La verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti bensì all’intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio tenendo conto tra l’altro della complessità della controversia del numero e della natura delle questioni in discussione Cass. civ. sez. I 14 marzo 2017 n. 6563 

È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione afferente a procedimento sommario ex art. 702 bis e seguenti c.p.c. trattandosi di rito avente natura cognitiva e non cautelare come è anche esplicitamente affermato dalla rubrica del capo III bis del codice di procedura civile introdotto dall’art. 51 della legge 18 giugno 2009 n. 69 Cass. civ. Sezioni Unite 10 luglio 2012 n. 11512 

Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c. insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata ai sensi dell’art. 337 secondo comma c.p.c. si determina la necessità di un’istruzione non sommaria e quindi il giudice deve a norma dell’art. 702 ter terzo comma c.p.c. disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che nell’ambito del rito sommario è illegittima l’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337 secondo comma c.p.c. Cass. civ. sez. VI 2 gennaio 2012 n. 3 

Il procedimento sommario previsto dagli artt. 702 bis e seguenti c.p.c. (introdotto dall’art. 51 della legge 18 giugno 2009 n. 69) è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice (nella specie il giudice di pace) non se ne puinvocare l’applicazione Cass. civ. sez. VI 11 novembre 2011 n. 23691 

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