Art. 7 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Competenza del giudice di pace

Articolo 7 codice procedura civile

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili (812 c.c.) di valore non superiore a diecimila euro (1) (10), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro (2).
[Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.] (3)
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini (951 c.c.) ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (892 ss. c.c.);
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni (844 c.c.) di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3 bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (4).
[4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all’art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.] (5)

Articolo 7 codice procedura civile

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili (812 c.c.) di valore non superiore a diecimila euro (1) (10), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro (2).
[Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.] (3)
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini (951 c.c.) ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (892 ss. c.c.);
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni (844 c.c.) di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3 bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (4).
[4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all’art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.] (5)

Note

(1) Le originarie parole: «lire cinque milioni» sono state così sostituite dall’art. 45, comma 1, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
(2) Le originarie parole: «lire trenta milioni» sono state così sostituite dall’art. 45, comma 1, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
(3) Questo comma è stato abrogato dall’art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534.
(4) Questo numero è stato aggiunto dall’art. 45, comma 1, lett. c), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
(5) Questo numero è stato abrogato dall’art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534.

Massime

In tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all’art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale. Cass. civ. sez. III 31 ottobre 2019

La competenza del giudice di pace per le cause “relative a beni mobili” di valore non superiore a cinquemila euro è comprensiva delle domande di risarcimento del danno comprese nel suddetto valore, a nulla rilevando che il credito risarcitorio scaturisca dalla violazione di un diritto fondamentale della persona. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto erronea la sentenza con la quale il giudice di pace, sul presupposto che la salute non fosse un “bene mobile”, aveva declinato la propria competenza a conoscere di una domanda di risarcimento del danno biologico compresa nella sua competenza per valore). Cass. civ. sez. VI ord. 16 ottobre 2013, n. 23430

È competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, “ictu oculi”, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale – siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale – allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.).  Cass. civ. Sezioni Unite, 19 ottobre 2011, n. 21582

Il risarcimento del danno subito da un immobile è assoggettato alla competenza per valore del giudice di pace – ove il “petitum” sia compreso nel limite previsto dall’art. 7, primo comma, c.p.c. – posto che la domanda ha ad oggetto una somma di danaro, senza che rilevi, ai fini della competenza per valore il titolo di godimento del bene. Cass. civ. sez. III 20 luglio 2010, n. 17039

La competenza dei giudici di pace subisce, in base alla disposizione dell’articolo 7 del codice di procedura civile, una limitazione radicale, riproduttiva del precedente testo dell’articolo, solo con riguardo ai beni immobili e non anche alle azioni di risarcimento del danno rispetto alle quali sussistono due diversi limiti di valore quello generale di euro 2.582,28 e quello speciale di euro 15.493,71 per i danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti; depongono in tal senso la lettera della norma e la ratio consistente nell’intento di attribuire alla decisione del giudice di pace le controversie caratterizzate da una serialità delle questioni trattate. Cass. civ. sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27142

Ai sensi dell’art. 7, comma terzo n. 1, c.p.c., il giudice di pace è competente, senza limite di valore, per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, sempre che non sorga controversia sulla proprietà o sui confini, atteso che, in questo caso, rientrando la causa tra quelle relative a beni immobili, la competenza va determinata sulla base del valore della parte controversa dell’immobile, ai sensi dell’art.15 c.p.c. Cass. civ.sez. II, 12 gennaio 2006, n. 451

Appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta a ottenere la recisione delle piante del vicino poste a distanza non legale a ridosso del muro di confine per la parte che superi “in verticale” l’altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell’art. 892, ultimo comma, c.c., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi “in orizzontale”, invadenti l’altrui proprietà (regolata dall’art. 896 c.c.), rientrante nella competenza del giudice unico di tribunale. Cass. civ. sez. VI, 30 luglio 2018 n. 20051

Il conferimento al giudice di pace della competenza senza limiti di valore per le cause, tra proprietari confinanti, relative – oltre che all’apposizione di termini – all’osservanza delle distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (vigente art. 7 c.p.c.), cioè per la materia sul piano sostanziale disciplinata dall’art. 892 c.c., non implica la competenza di questo giudice anche per le controversie promosse per ottenere la recisione di rami (o radici) che si protendano (o addentrino) da un fondo in quello confinante, in riferimento alla disciplina sostanziale di cui all’art. 896 c.c., poiché, il collegamento tra la finalità delle due discipline di carattere sostanziale non ha sufficiente rilievo rispetto ad un giudice che, diversamente dal pretore – a cui precedentemente era attribuita, con formula analoga, la competenza sulle distanze degli alberi e siepi dal confine – ha in linea generale competenza solo per cause mobiliari, tenuto anche presente che la violazione dell’art. 896 implica la lesione di un diritto reale e che le domande relative alla recisione di rami protesi sul fondo altrui possono dar luogo ad eccezioni basate sulla deduzione della sussistenza al riguardo di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia. Cass. civ. sez. II, 26 gennaio 2000, n. 859

La controversia sulla legittimità dell’uso a parcheggio di un’area condominiale appartiene alla competenza del tribunale e non a quella del giudice di pace, risultando oggetto di contestazione il diritto ad un certo uso del bene comune e non soltanto le relative modalità di esercizio.  Cass. civ. sez. VI, 10 agosto 2015, n. 16650

Tra le cause inerenti le modalità di uso dei servizi e dei beni condominiali, di cui all’art. 7, comma 3, numero 2, cod. proc. civ., rientrano anche quelle promosse nei confronti di coloro che, pur non essendo condòmini, siano comunque legittimati all’uso delle parti comuni del fabbricato condominiale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto passivamente legittimato rispetto alla domanda di accertamento delle modalità d’uso d’un cortile condominiale anche il mero titolare d’una servitù di passaggio). Cass. civ. sez. II, 21 febbraio 2012, n. 2483

In tema di condominio, qualora venga impugnata una delibera assembleare, il riparto di competenza deve avvenire in base al principio contenutistico, ossia con riguardo al tema specifico del deliberato assembleare di cui l’attore si duole; ne consegue che è devoluta alla competenza per materia del giudice di pace – in quanto attinente alle modalità di uso dei servizi condominiali, ai sensi dell’art. 7, quarto comma, n. 2), cod. proc. civ. – la controversia relativa alle modalità di custodia della chiave di accesso al lastrico solare, a nulla rilevando che l’attore abbia dedotto come fondamentale motivo di censura la mancata inclusione di tale oggetto nell’ordine del giorno dell’assemblea condominiale. Cass. civ. sez. VI ord. 28 marzo 2011, n. 7074

La controversia relativa al diritto di utilizzazione del pianerottolo comune, che si assume leso dall’apertura verso l’esterno (in sostituzione di quella verso l’interno) di una porta di accesso all’appartamento di proprietà di un condomino, non rientra fra le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi condominiali, attribuite dall’art.7 terzo comma n. 2 c.p.c. al giudice di pace, giacchè essa ha ad oggetto la tutela, ex art. 1102 c.c., del diritto al pari uso della cosa comune ed alla libertà del suo esercizio (il comodo e sicuro passaggio per il pianerottolo). Essa è, pertanto, devoluta alla cognizione del tribunale. Cass. civ. sez. II, 21 aprile 2005, n. 8376

In tema di controversie tra condomini, a seguito della modifica introdotta all’art. 7 c.p.c., appartengono alla competenza per materia del giudice di pace le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio. Rientrano, tra le prime, quelle che riguardano le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini; appartengono alle seconde, quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione ossia quelle relative al modo piú conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale. Restano escluse da entrambe le categorie quelle cause in cui si controverta circa l’esistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del servizio comune. (Fattispecie relativa alla misura del godimento del servizio comune di riscaldamento, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto che il giudice di pace avesse erroneamente declinato la propria competenza in favore di quella del Tribunale). Cass. civ. sez. II, 2 settembre 2004, n. 17660

Le cause relative alle «modalità di uso dei servizi condominiali», appartenenti alla competenza del giudice di pace a norma dell’art. 7, comma terzo, n. 2, c.p.c., sono quelle nelle quali si disputi dei limiti qualitativi o quantitativi dell’esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, e non comprendono quelle nelle quali si controverta dell’esistenza, anche parziale, del diritto di comproprietà del singolo condomino, ovvero si neghi in radice un diritto vantato dallo stesso sulla cosa comune. (In applicazione di tale principio, la S.C., in una controversia insorta a seguito della domanda di un condomino che tendeva a negare il diritto di proprietà esclusiva dell’altro, il quale aveva recintato la parte di terreno controversa e costruito sopra di essa vari manufatti, ha accolto il regolamento di competenza richiesto dal Giudice di pace di Roma – davanti al quale era stata riassunta la causa, a seguito di sentenza del tribunale che aveva declinato la propria competenza – affermando la competenza del tribunale). Cass. civ., sez. II, 15 aprile 2002, n. 5448

Per «cause relative alle modalità di uso dei servizi di condominio di case» (già di competenza del conciliatore) devono intendersi quelle concernenti i limiti qualitativi di esercizio di facoltà contenute nel diritto di comunione, nelle quali, cioè, si controverte sul modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà devono essere esercitate, mentre le cause relative alla misura di detti servizi (già di competenza del pretore) si identificano con quelle riguardanti una limitazione o riduzione quantitativa del diritto dei singoli condomini. Da queste cause, ora attribuite entrambe alla competenza per materia del giudice di pace a norma dell’art. 7 c.p.c., come sostituito dall’art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374, vanno tenute distinte, però, le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore. Cass. civ. sez. II, 31 ottobre 2014, n. 23297

In tema di immissioni, la competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c. è tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, esulando da essa le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale, giacché la norma processuale non copre l’intero ambito applicativo dell’art. 844 c.c.. Sicché, qualora l’immobile, seppure a prevalente destinazione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi, ai fini della determinazione della competenza occorre dare rilievo non già alla destinazione prevalente, né alla classificazione catastale del bene, ma alla fonte dei fenomeni denunciati. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale su una domanda avente ad oggetto la cessazione di immissioni di rumore derivanti dallo svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale negli spazi esterni di un immobile, concessi dai proprietari a terzi dietro pagamento di un corrispettivo per ciascun evento, non essendo tali fenomeni immissivi ricollegabili in alcun modo all’ordinaria destinazione del bene ad uso abitativo). Cass. civ., sez. , VI-II, , 23 luglio 2019, n. 19946

L’art. 7, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ. attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace tutte le controversie che attengono a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione nelle quali si lamentino immissioni che oltrepassino la soglia della normale tollerabilità e ciò non solo quando la domanda è diretta ad ottenere l’inibitoria di cui all’art. 844 cod. civ., ma anche ove l’azione sia proposta, in via accessoria o esclusiva, per conseguire il risarcimento del danno sofferto a causa delle immissioni. Cass. civ., sez. , VI-II, , ord. 10 aprile 2015, n. 7330

Le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni, che l’art. 7, terzo comma, n. 3, c.p.c. affida alla competenza per materia del giudice di pace, sono quelle che in cui al giudice, un applicazione dell’art. 844 c.c., è chiesto di valutare il superando della normale tollerabilità; si è, invece, al di fuori di tale ambito, e la causa rientra nella competenza del tribunale, allorché si verta in tema di opponibilità della clausola di un regolamento condominiale che, imponendo limitazioni al godimento degli appartamenti di proprietà esclusiva, vieti in essi l’esercizio di certe attività lavorative, e si invochi, a sostegno dell’obbligazione di non fare, non la norma codicistica sulle immissioni, ma il rispetto della più rigorosa previsione regolamentare, costitutiva di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca. Cass. civ., sez. , II, , 18 gennaio 2011, n. 1064

Le propagazioni nel fondo del vicino che oltrapassino il limite della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito perseguibile, in via cumulativa, con l’azione diretta a farle cessare (avente carattere reale e natura negatoria) e con quella intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato (di natura personale), a prescindere dalla circostanza che il pregiudizio medesimo abbia assunto i connotati della temporaneità e non della definitività. Cass. civ. sez. II, , 2 giugno 2000, n. 7420

La cognizione in materia di opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall’art. 7 del D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell’agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.  Cass. civ. sez. VI, ord. 18 febbraio 2015, n. 3283

La domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del “quantum”, si presume, in difetto di tempestiva contestazione, di competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 cod. proc. civ., e, quindi, pari all’importo massimo previsto dall’art. 7, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile, ai sensi dell’art. 339 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), con l’appello, senza che assuma rilievo l’eventuale riduzione del “petitum” nei limiti del valore per la pronuncia secondo equità, operata dall’attore in corso di causa, in quanto il momento determinante ai fini della individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda. Cass. civ. sez. III  9 giugno 2014, n. 12900

Deve escludersi che l’espressione circolazione di veicoli, contenuta nell’art. 7, secondo comma, cod. proc. civ., in funzione della individuazione della relativa regola di competenza, vada intesa nel senso di circolazione dei veicoli solo su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade private con situazione di traffico equiparabile a quello di una strada pubblica, perché la regola di competenza è applicabile anche nel caso di circolazione su qualunque strada o area privata. Cass. civ. sez. VI, ord. 14 febbraio 2014, n. 3538

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, sia essa volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all’ordinanza-ingiunzione (“opposizione c.d. recuperatoria”), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (“opposizione c.d. preventiva”). Cass. civ. sez. VI-III 13 dicembre 2018, n. 32243

Per la determinazione del valore della controversia ai fini dell’attribuzione al giudice di pace della competenza per le opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie di valore fino ad euro 15.493 ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. a), del d.l.vo n. 150 del 2011, occorre avere riguardo al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione,non rilevando che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto della sommatoria dei relativi importi, venga superato il suddetto limite di valore. Cass. civ. sez. VI, 31 luglio 2018, n. 20191

La competenza per materia con un limite di valore, che l’art. 7, comma secondo, c.p.c. attribuisce al giudice di pace per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, non si esaurisce nelle ipotesi contemplate dall’art. 2054 c.c. ma concerne anche i casi che, pur non essendo suscettibili di essere disciplinati da tale articolo, tuttavia rientrano nella nozione di fatti illeciti prodotti dalla circolazione stradale di veicoli. Cass. civ. sez. III 11 dicembre 2000, n. 15573

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