Art. 699 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Istruzione preventiva in corso di causa

Articolo 699 - codice di procedura civile

L’istanza di istruzione preventiva (693) può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione (299 ss.) o la sospensione (295 ss.) del giudizio.
Il giudice provvede con ordinanza (134, 177).

Articolo 699 - Codice di Procedura Civile

L’istanza di istruzione preventiva (693) può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione (299 ss.) o la sospensione (295 ss.) del giudizio.
Il giudice provvede con ordinanza (134, 177).

Massime

L’art. 699 c.p.c. prescrivendo che nel caso di richiesta di accertamento tecnico preventivo avanzata in corso di giudizio il giudice provveda con ordinanza esclude che in tal caso si possa provvedere anche con decreto che è previsto invece dall’art. 697 c.p.c. per la decisione sulla richiesta di accertamento tecnico preventivo proposta prima del giudizio nell’ipotesi del concorso dell’eccezionale urgenza. La conseguente nullità dell’atto processuale per non può essere pronunziata quando il provvedimento di cui all’art. 699 c.p.c. – sia pure irritualmente emesso con la forma del decreto – abbia raggiunto egualmente il suo scopo ai sensi dell’art. 156 ult. parte c.p.c. nel rispetto del principio del contraddittorio. (Nella specie il decreto era stato notificato all’altra parte che aveva così potuto partecipare con l’assistenza del proprio consulente alle operazioni peritali. Il giudice del merito riteneva inoperante la nullità. La S.C. ha confermato la decisione enunziando il principio di cui in massima) Cass. civ. sez. III 30 gennaio 1976 n. 312.

Anche nel giudizio possessorio è proponibile la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata in quanto tali danni possono essere accertati e liquidati soltanto con la sentenza che accerta la colpa nell’azione o nell’eccezione Cass. civ. sez. II 22 aprile 1972 n. 1280

Competente a provvedere sull’istanza di istruzione preventiva presentata in corso di causa è l’istruttore oppure se questi non è ancora designato o se il processo è sospeso o interrotto il presidente del tribunale o della corte di appello Cass. civ. sez. III 12 gennaio 1972 n. 72

Deve ritenersi conforme al rito il provvedimento reso dalla corte di appello sull’istanza di istruzione preventiva proposta anteriormente alla impugnazione del lodo arbitrale qualora nelle more tale impugnazione sia stata proposta. Per tal caso si rende applicabile infatti il disposto dell’art. 699 c.p.c. perché la competenza dell’istruttore anche in appello non esclude quella del collegio. Inoltre non ha rilievo la mancata dichiarazione di ammissibilità del mezzo istruttorio prescritta dall’art. 698 c.p.c. quando l’apprezzamento del giudice in proposito risulti indirettamente dall’averne egli esaminato l’esito Cass. civ. sez. III 17 gennaio 1966 n. 240

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