Il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull’istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito sicché esso non può essere impugnato col regolamento di competenza. Cass. civ. sez. VI-III 29 maggio 2019 n. 14739
In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell’art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l’esercizio dei diritti dell’assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l’assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l’assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento. Cass. civ. sez. II sentenza 31 gennaio 2019 n. 2971
In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies comma 2 e 669 quaterdecies c.p.c. il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l’inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all’espletamento del mezzo istruttorio richiesto; tuttavia il provvedimento di liquidazione emesso nel caso in cui si dia corso alla consulenza preventiva pur essendo abnorme non è comunque impugnabile ex art. 111 comma 7 Cost. in quanto privo dei caratteri della definitività e della decisorietà essendo peraltro sindacabile nel caso in cui venga iniziato il relativo giudizio di merito nonché se azionato come titolo esecutivo e data la sua natura sommaria opponibile ex art. 615 c.p.c. come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale assumendo l’opposizione il valore della “querela nullitatis” Cass. civ. sez. VI 22 ottobre 2018 n. 26573
Il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull’istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi proposta ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito. Esso di conseguenza non può essere impugnato col regolamento di competenza Cass. civ. sez. III 29 maggio 2008 n. 14187
Il provvedimento emesso dal presidente del tribunale col quale viene ammessa la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.) non è suscettibile di ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza né può essere impugnato con istanza di regolamento di competenza perché non pregiudica le questioni relative alla sua ammissibilità o rilevanza e non ha quindi natura decisoria equiparabile a quella di una sentenza Cass. civ. sez. III 14 settembre 2007 n. 19254
Il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bis c.p.c. ha carattere provvisorio e strumentale e non natura decisoria e definitiva. Tale carattere pertanto non viene meno in considerazione della previsione al comma 1 della suddetta norma del tentativo di conciliazione fra le parti ad opera del consulente. Ne consegue che avverso il provvedimento de quo non sono ammissibili nè il ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 111 Cost. e neppure i regolamenti di competenza e di giurisdizione Cass. civ. Sezioni Unite ord. 20 giugno 2007 n. 14301.