(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 144 del 16 maggio 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 669 quaterdecies c.p.c. e di questo articolo, nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice.
(2) Le parole: «, il pretore» sono state soppresse dall’art. 104 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Il compromesso per arbitrato estero che valga a sottrarre al giudice italiano una determinata controversia implica in mancanza di una diversa norma di legge o convenzione internazionale il difetto di giurisdizione di detto giudice anche sul ricorso per accertamento tecnico preventivo inerente alla controversia medesima atteso che tale ricorso introduce un procedimento di natura giurisdizionale strettamente connesso con il successivo giudizio di merito ed esaurientesi in una anticipata istruttoria destinata ad essere inserita ex post nel giudizio stesso Cass. civ. Sezioni Unite 7 agosto 1992 n. 9380
Con riguardo ad accertamento tecnico preventivo richiesto per riscontrare natura qualità e condizioni di un fondo espropriato od espropriando deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario dato che la relativa istanza mira a tutelare posizioni di diritto soggettivo (ancorché future) quali sono quelle inerenti all’indennità espropriativa ed altresì non comporta interferenze sugli atti del procedimento amministrativo né in particolare sulla redazione dello stato di consistenza del bene Cass. civ. Sezioni Unite 28 novembre 1990 n. 11460
Qualora l’amministrazione provinciale allegando la responsabilità del proprietario di un fondo per frane o smottamenti su strada pubblica e preannunciando azione risarcitoria nei suoi confronti chieda un accertamento tecnico preventivo per la verifica dello stato dei luoghi la giurisdizione del giudice ordinario sul relativo procedimento discendente dal ricollegarsi di detta istanza alla tutela di una posizione di diritto soggettivo non può essere contestata né per effetto dell’eventuale pendenza d’impugnazione davanti al giudice amministrativo avverso l’ordine prefettizio di esecuzione di opere di ripristino a carico del proprietario medesimo stante l’autonomia dei due procedimenti né allegando l’obbligo della provincia di provvedere direttamente a tale ripristino trattandosi di questione rilevante al diverso fine del fondamento nel merito della domanda risarcitoria Cass. civ. Sezioni Unite 17 marzo 1989 n. 1323
Il potere del giudice ordinario di disporre atti di istruzione preventiva a norma degli artt. 692 e ss. c.p.c. spetta solo quando la futura controversia rispetto alla quale tali atti assumono carattere strumentale sia devoluta alla cognizione del giudice medesimo. Pertanto con riguardo ad accertamento tecnico preventivo l’inerenza della relativa indagine a fatti incidenti sulla base imponibile in successive controversie affidate alle commissioni tributarie (nella specie trattandosi di accertamento delle consistenze di magazzino richiesto dal contribuente in corso d’ispezione della polizia tributaria ai fini dell’Iva e dell’imposta sul reddito) determina il difetto di giurisdizione del giudice ordinario denunciabile con ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. fino a che l’accertamento stesso non sia stato eseguito Cass. civ. Sezioni Unite 25 marzo 1988 n. 2580
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e segg. c.p.c. si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. Ne consegue che laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso si è in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisioria destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività contro cui non è dato alcun mezzo d’impugnazione sicchè avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost Cass. civ. sez. II 19 novembre 2004 n. 21888
In materia di procedimento civile il provvedimento emesso dal giudice a chiusura del procedimento d’istruzione preventiva ex art. 592 ss. c.p.c. – di natura cautelare seppure avente ad oggetto non già come le altre misure cautelari un diritto soggettivo leso o sottoposto a lesione bensì l’assunzione di una prova – che travalicando i limiti posti dalla legge contenga statuizioni di merito ovvero definisca in qualche modo la lite assume valore di sentenza di primo grado ed è impugnabile con l’appello Cass. civ. sez. III 25 novembre 2002 n. 16578 .
Alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto e la ragionevole durata del processo l’ambito dell’accertamento tecnico preventivo comprende ed include tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito; deve pertanto ritenersi consentito al giudice in sede di accertamento tecnico preventivo demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entità del danno lamentato purché dette indagini risultino compatibili con le finalità cautelari del provvedimento (cfr. Corte cost. n. 388 del 1999 e n. 46 del 1997) Cass. civ. sez. III 8 agosto 2002 n. 12007
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