In tema di istruzione tecnica preventiva non è necessaria la formale prospettazione di un’azione nei confronti del destinatario perché la strumentalità del procedimento cautelare è riferibile alla sola ammissibilità e rilevanza del mezzo di prova nell’eventuale successivo giudizio di merito sicché è sufficiente la rappresentazione della domanda di merito nel suo contenuto essenziale sì da consentire una valutazione di funzionalità del mezzo istruttorio preventivamente richiesto. (In applicazione dell’anzidetto principio la S.C. ha disatteso l’eccepito difetto di instaurazione del contraddittorio nella fase di istruzione preventiva sollevato dal convenuto sostenendo che il ricorso era stato a lui notificato per mera conoscenza senza formulare specifiche censure al suo operato o domande nei suoi riguardi). Cass. civ. sez. II 21 settembre 2016 n. 18521
La valutazione del requisito dell’urgenza e della rilevanza dell’accertamento tecnico preventivo è riservata al giudice del merito il cui apprezzamento concretandosi in una indagine di fatto non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato Cass. civ. sez. III 14 febbraio 2012 n. 2103
Anche ai tribunali regionali delle acque pubbliche appartiene la competenza a disporre un accertamento tecnico preventivo nei giudizi agli stessi devoluti con la conseguenza che l’accertamento tecnico preventivo disposto davanti ad altro giudice è affetto da nullità; nondimeno gli elementi emersi dal procedimento di istruzione preventiva disposto dal giudice in sede ordinaria pur non potendo formare oggetto di formale acquisizione nelle controversie sottratte alla cognizione del giudice in sede ordinaria e riservate alla competenza dei tribunali delle acque possono per converso essere legittimamente allegati dalla parte interessata e valutati dal giudice specializzato come fatto storico alla stregua di una mera constatazione di una situazione di fatto in essi rappresentata specie se ad essa abbia poi fatto riferimento il consulente tecnico nominato dallo stesso tribunale delle acque Cass. civ. Sezioni Unite 20 gennaio 2006 n. 1066
Con riguardo ai procedimenti di istruzione preventiva – ai quali è applicabile l’art. 693 comma primo c.p.c. che prevede che l’istanza si propone con ricorso da presentarsi al giudice che sarebbe competente per la causa di merito – deve intendersi con quest’ultima espressione la causa che ha ad oggetto le domande o le eccezioni (art. 693 comma terzo) i cui fatti costitutivi o rispettivamente impeditivi modificativi od estintivi il ricorrente in istruzione preventiva intende far accertare per l’effettivo esercizio del suo diritto alla prova Cass. civ. sez. I 28 maggio 1996 n. 4940
Nei procedimenti di istruzione preventiva la deroga alla competenza del giudice che sarebbe competente per la causa di merito nelle ipotesi di eccezionale urgenza non è limitata alla sola assunzione di testimoni a futura memoria ma si estende anche all’accertamento tecnico preventivo. Il requisito della eccezionale urgenza che a norma del combinato disposto degli artt. 696 692 e 693 secondo comma c.p.c. giustifica la richiesta di consulenza tecnica preventiva al pretore del luogo in cui la consulenza deve essere espletata anziché al giudice che sarebbe competente per la causa di merito costituisce un particolare e più rilevante aspetto del requisito dell’urgenza che di norma deve ricorrere per poter far luogo al procedimento di istruzione preventiva la cui sussistenza deve essere valutata non già «a posteriori» e cioè alla stregua della situazione che viene a delinearsi in concreto nel corso del successivo giudizio ma con riferimento alle ipotesi e ai profili necessariamente molteplici che in astratto possono configurarsi nel momento in cui viene richiesta l’ammissione della consulenza tecnica preventiva Cass. civ. sez. II 19 febbraio 1972 n. 486