Art. 690 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Pronuncia sui provvedimenti immediati

Articolo 690 - codice di procedura civile

[Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell’articolo precedente, fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé (313) e stabilisce il termine perentorio (153) per la notificazione del ricorso e del decreto.
All’udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati (689) e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.]

Articolo 690 - Codice di Procedura Civile

[Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell’articolo precedente, fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé (313) e stabilisce il termine perentorio (153) per la notificazione del ricorso e del decreto.
All’udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati (689) e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.]

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