Art. 69 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Azioni del Pubblico Ministero

Articolo 69 - codice di procedura civile

Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo 69 - Codice di Procedura Civile

Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

Massime

La titolarità dell’azione del P.M. in sede civile è eccezionale, derogando al principio della domanda di parte (cd. principio dispositivo), e la regola della tipicità, contenuta negli artt. 69 c.p.c. e 2907 c.c., porta ad escludere interpretazioni estensive o analogiche, avendo tali enunciati carattere imperativo; ne consegue che, fuori dalle ipotesi tassativamente previste, il P.M. non ha potere di azione e tanto meno d’impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso il decreto di liquidazione del compenso ad un consulente tecnico, emesso dal tribunale nell’ambito della fase esecutiva, posteriore all’omologazione, di una procedura di concordato preventivo). Cass. civ. sez. I 16 ottobre 2012, n. 17764

La legittimazione a proporre impugnazione da parte dell’ufficio del pubblico ministero si determina avendo riguardo all’ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, salvo deroghe espresse; anche se, proposta l’impugnazione stessa, legittimato a compiere i relativi atti nella fase di gravame è l’ufficio funzionante presso il giudice dell’impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso un decreto della Corte di appello con il quale era stato rigettato un reclamo da essa Procura della Repubblica presentato avverso l’avvenuta omologa di delibera assembleare societaria modificativa dell’atto costitutivo di una Srl).  Cass. civ. sez. I  20 agosto 2003, n. 12236

Fra le leggi di ordine pubblico, per l’esecuzione e l’osservanza delle quali l’art. 73 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) attribuisce al pubblico ministero il potere di azione (e quindi anche di impugnazione), vanno comprese quelle disciplinanti il sesso delle persone, perché la certezza legale di questo è un’esigenza fondamentale della vita di relazione. Cass. civ. sez. I 7 aprile 1975, n. 1236.

Il pubblico ministero cui la legge attribuisca il potere di impugnazione, può esercitare il potere stesso anche se la sentenza sia stata conforme alle sue conclusioni. Cass. civ. sez. I 27 aprile 1972, n. 1314.

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