Art. 689 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Provvedimenti immediati

Articolo 689 - codice di procedura civile

[Il giudice può dare immediatamente con decreto (135) i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.
Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi (258) o ad audizione di testimoni (244).
Può sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e può richiederli personalmente quando li trova sul luogo.
Può farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini (61, 191).
Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se è competente (8), procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.]

Articolo 689 - Codice di Procedura Civile

[Il giudice può dare immediatamente con decreto (135) i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.
Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi (258) o ad audizione di testimoni (244).
Può sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e può richiederli personalmente quando li trova sul luogo.
Può farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini (61, 191).
Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se è competente (8), procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.]

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