Il sequestro liberatorio previsto dall’art. 687 cod. proc. civ. può essere disposto dal giudice solo su richiesta del debitore anche nel caso in cui egli abbia dubbi sulla individuazione della persona del creditore ma voglia evitare di subire gli effetti della mora; a tal fine il debitore in vista della decisione del giudice é tenuto ad offrire il pagamento a tutti coloro che ne pretendano l’adempimento ad ottenere poi il sequestro delle somme offerte ed infine ad eseguire il versamento nelle mani del custode perché sia costui a consegnare la somma a chi all’esito dell’accertamento processuale risulti il titolare del credito. (Nella specie la S.C. ha escluso la liberazione del debitore con conseguente riconoscimento della mora nell’ipotesi del locatario che a fronte di più sedicenti eredi della locatrice deceduta in costanza di rapporto aveva versato i canoni mensili su un libretto al portatore acceso a tal fine ma di cui aveva trattenuto la disponibilità) Cass. civ. sez. III 11 settembre 2014 n. 19157
Costituendo il sequestro ex art. 79 disp. att. c.c. una “species” del sequestro liberatorio di cui all’art. 687 c.p.c. ed applicandosi a quest’ultimo – nella vigenza della disciplina di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 – il regime proprio del procedimento cautelare uniforme il rigetto del ricorso proposto ai sensi del predetto art. 79 disp. att. c.c. mentre era suscettibile di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. risultava invece impugnabile con la sola opposizione di cui all’art. 645 del medesimo codice (in virtù del richiamo contenuto nell’art. 669 septies) nel caso in cui la contestazione investisse la sola statuizione sulle spese tale rimedio essendo esperibile anche nei confronti del provvedimento emesso in sede di reclamo allorché lo stesso avesse statuito solo sulle spese dichiarando per il resto cessata la materia del contendere Cass. civ. sez. III 21 giugno 2013 n. 15669
Il sequestro liberatorio previsto dall’art. 687 c.p.c. può essere disposto dal giudice solo in presenza di una richiesta ad iniziativa del debitore nel caso in cui il debitore medesimo contesti il debito o abbia dubbi sulla individuazione del creditore e voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora; ne consegue che una volta che sia stato disposto il sequestro liberatorio della somma che si assume dovuta nel caso che il giudizio di merito si chiuda con la condanna del debitore egli non può essere chiamato a rispondere anche per gli interessi e la rivalutazione sulla somma dovuta Cass. civ. sez. III 14 luglio 2003 n. 10992.
Nel caso in cui sia stata adottata nel corso del giudizio di primo grado la misura del sequestro liberatorio prevista dall’art. 687 c.p.c. l’insussistenza delle condizioni per disporre il sequestro può anche essere dedotta per la prima volta in grado di appello ed in questo caso la corte di merito è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni per l’adozione della misura cautelare tra le quali presupposto indefettibile è che il debitore abbia effettivamente offerto la somma a suo avviso dovuta per l’estinzione del proprio debito ma che essa sia stata rifiutata perché ritenuta insufficiente o perché vi sia controversia sull’obbligo o sul modo di pagamento Cass. civ. sez. III 10 gennaio 2003 n. 198 .
Se l’assicuratore di un sinistro stradale nel quale sono rimaste danneggiate più persone non offre inframassimale la somma proporzionalmente loro spettante (art. 27 legge 24 dicembre 1969 n. 990) non può chiedere il sequestro c.d. liberatorio (art. 687 c.p.c.) – previsto per ovviare al rischio e alle conseguenze dell’inadempimento del debitore – perché presupposto indefettibile di detta misura cautelare speciale è che tale offerta vi sia stata ma non sia stata accettata perché inidonea o controversi l’obbligo o il modo del pagamento Cass. civ. sez. III 17 giugno 1997 n. 5410.
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