Posto che il sequestro conservativo sui beni dell’imputato non perde automaticamente efficacia laddove il processo penale si concluda con una sentenza di condanna generica e con la rimessione delle parti davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 539 comma 1 c.p.p. dovendo il giudizio ivi proseguire per la determinazione del “quantum” dell’importo dovuto alla parte civile a maggior ragione esso non perde efficacia in caso di sentenza generica con riconoscimento di una provvisionale ai sensi del comma 2 dell’art. 539 c.p.p.; in tale ipotesi il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della condanna provvisionale ma conserva i suoi effetti per l’importo residuo Cass. civ. sez. III 25 ottobre 2016 n. 21481 F. c. R.
Il sequestro conservativo a norma dell’art. 686 c.p.c. si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga “sentenza di condanna esecutiva” ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l’importo eventualmente maggiore fino al quale il sequestro è stato autorizzato perché gli effetti che l’art. 2906 c.c. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento. Né per l’importo per il quale non è intervenuta condanna esecutiva il sequestro può conservare efficacia in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all’art. 669-novies c.p.c. atteso che in tema di conversione del sequestro in pignoramento la norma di riferimento è esclusivamente l’art. 686 c.p.c.. (In applicazione di questo principio la S.C. ha escluso l’opponibilità ad altro creditore che aveva successivamente iscritto ipoteca sui medesimi beni del sequestro ottenuto a tutela di un credito per un importo maggiore rispetto a quello successivamente oggetto di condanna anche se accertato nella medesima sede come esistente nella misura più ampia rilevando che per questa parte la sentenza non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.) Cass. civ. sez. III 28 giugno 2012 n. 10871
In tema di sequestro conservativo presso terzi la conversione in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c. implica che il vincolo di indisponibilità dei beni sequestrati di cui all’art. 2906 c.c. persista a carico del terzo già autore della dichiarazione positiva resa ex art. 547 c.p.c. nonostante questi ne abbia disposto adempiendo alla prestazione di restituzione di detti beni nei confronti del proprio creditore successivamente esecutato con ciò violando l’intimazione a non disporne senza ordine del giudice; detta inefficacia opera sia nei confronti del creditore sequestrante e poi pignorante (e nella specie in favore dell’avente causa di questi) sia a favore dell’ulteriore creditore intervenuto in via surrogatoria con susseguente assegnazione in sede esecutiva ai sensi dell’art. 511 c.p.c. Cass. civ. sez. III 7 febbraio 2012 n. 1689
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo di cui il sequestro stesso una volta convertitosi in pignoramento costituisce il primo atto mentre l’attività imposta al sequestrante dall’art. 156 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva è attività di impulso processuale che il sequestrante divenuto creditore pignorante ha l’onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l’inefficacia del pignoramento. In tal caso l’estinzione del processo esecutivo deve esser fatta valere dalla parte proponendo al giudice dell’esecuzione la relativa eccezione con la conseguenza che essendo tale istanza di parte un atto giudiziario che introduce una specifica fase incidentale del processo si applicano le norme sul patrocinio (art. 83 comma terzo c.p.c.) restando giuridicamente inesistente l’istanza presentata dal sequestrato personalmente in quanto proveniente da soggetto privo dello jus postulandi Cass. civ. sez. III 29 aprile 2006 n. 10029
Il vincolo di indisponibilità del bene derivante dall’esecuzione su di esso di un sequestro conservativo opera con diverse scansioni temporali nei confronti dei possibili interessati nel senso che al momento della attuazione del provvedimento cautelare la operatività del vincolo è circoscritta in favore del solo creditore procedente mentre dal momento della conversione del sequestro in pignoramento essa andrà ad estendersi anche agli altri creditori intervenuti ed interveniendi con la conseguenza che la disciplina degli effetti di una eventuale alienazione a terzi del bene de quo è in relazione alle due ipotesi ora ricordate da ritenersi almeno in astratto non omogenea potendosi porre la questione della tutela dell’affidamento con riferimento alla posizione dell’acquirente del bene oggetto di sequestro (eventualmente autorizzato entro determinati limiti di somma) ma non anche di colui che tale acquisto abbia compiuto dopo la conversione in pignoramento della misura cautelare poiché da quel momento il processo esecutivo proseguirà all’esclusivo scopo di soddisfare tutti i creditori intervenuti o interveniendi Cass. civ. sez. III 5 agosto 1997 n. 7218
Nel caso di sequestro conservativo eseguito su titoli di credito l’osservanza delle forme previste dall’art. 1997 c.c. per l’imposizione del vincolo non è richiesta per la validità del vincolo stesso tra le parti ma al solo scopo di renderlo efficace rispetto ai terzi affinché possa essere opposto ai nuovi possessori del titolo. Ne consegue che l’inosservanza delle forme richieste dal menzionato art. 1997 c.c. non può mai provocare l’invalidità del pignoramento e degli atti successivi una volta verificatasi la conversione ai sensi dell’art. 686 c.p.c Cass. civ. sez. I 4 settembre 1996 n. 8060
Operatasi l’automatica conversione dal sequestro conservativo in pignoramento per effetto della pubblicazione della sentenza esecutiva di condanna (art. 686 c.p.c.) mentre è preclusa al creditore la possibilità di procedere alla espropriazione dei beni sequestrati oltre i limiti dei crediti accertati e riconosciuti dalla stessa sentenza è però consentito al debitore ottenere dal giudice dell’esecuzione la riduzione del pignoramento così da adeguare il valore dei beni sottoposti all’esecuzione all’importo effettivo dei crediti (art. 496 c.p.c.). Pertanto non è sorretta da apprezzabile interesse la censura con la quale il debitore lamenti in cassazione che il giudice del merito abbia convalidato il sequestro così come era stato concesso senza tener conto delle decurtazioni apportate al creditore nel corso del giudizio Cass. civ. sez. II 25 marzo 1988 n. 2589.